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Deducibili le perdite su crediti anche se derivanti da un comportamento antieconomico

Il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti, le quali, se previamente rilevate in bilancio, sono fiscalmente deducibili nel momento in cui tali perdite:

  • risultino confermate da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Per il caso del creditore in bonis, il perno della deducibilità fiscale risulta essere, quindi, la presenza di elementi certi e precisi che dimostrino la definitività della perdita realizzata e il suo ammontare, essendo, in linea di principio, deducibile una perdita definitiva ma non una perdita stimata.

La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi, richiesta dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

  • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
  • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

Per un approfondimento sulla deducibilità delle perdite su crediti è possibile leggere l’articolo: Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale.

Fonte:
Notizia del: 2024-04-24
Erogazioni liberali al Trust: come indicarle nel 730/2024

L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello 730/2024 con le relative istruzioni e in data 19 aprile, sempre le Entrate hanno anche pubblicato un relativo aggiornamento: 730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile.

Nel Modello 730, come specificato anche dalla Circolare n 15/2023, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, vanno indicate:

  • le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, 
  • effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare.

Ai fini della deduzione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non spetta se effettuata in contanti.

Erogazioni liberali al trust: dove indicarle nel 730/2024

In particolare, le erogazioni liberali al trust vanno indicate nel quadro E al rigo E26 "altri oneri deducibili"

Come specificato anche dalle istruzioni al modello vanno indicate con il codice "12" per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Si precisa anche che queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

  1. trust
  2. fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. 
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-24
ISA 2024: le regole di affidabilità fiscale per il periodo 2023

Con Provvedimento n. 205127 del 22 aprile le Entrate individuano i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, si rinnova per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità. 

Il provvedimento recepisce le modifiche apportate al comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-24
Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l'Agricoltura Innovativa e Sostenibile

Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo  è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. 

Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. 

Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. 

Fonte:
Notizia del: 2024-04-24
Mutui prima casa: detrazione interessi nel 730/2024

Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente. Le regole variano al variare del tipo di mutuo. 

Vediamo cosa è possibile detrarre dall'imposta lorda nei mutui per l'acquisto della abitazione principale.

Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa

Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2023, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:

  • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Sono invece escluse dalla detrazione le spese: 

  • di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
  • inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; 
  • per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
  • per l’incasso delle rate di mutuo.

Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa: co-intestazione

In linea generalein caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. 

Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. 

La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione. 

È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari. 

Inoltre, ai fini della detrazione, dall’anno d’imposta 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2024

Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7.  Sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale è possibile portare in detrazione gli interessi passivi corrisposti nel limite massimo di 4.000 euro, beneficiando di un rimborso Irpef pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Come specificato dalla istruzioni al modello nel rigo E7 occorre indicare:

  • gli interessi passivi,
  • gli oneri accessori
  • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. 

Nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/ rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. 

L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-24
Irpef autonomi: il Governo fa slittare l'annunciato Dlgs

Il Consiglio dei Ministri n 78, non ha dato seguito a quanto annunciato, il giorno 22 aprile, sullo schema di Dlgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.

Il CdM si è concluso, infatti, con nessuna dichiarazione in merito relativamente alla bozza del provvedimento con la quale, si dettagliava una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:

  • lavoro autonomo e dipendente,
  • agrari e diversi,
  • d’impresa.

Il Vice Ministro Leo, ricordiamo però, che in data 22 aprile aveva dichiarato che: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” .

Il nuovo decreto attuativo della delega fiscale sull’Irpef e l’Ires parrebbe non aver superato l’esame della riunione del preconsiglio e dai tecnici è arrivata la richiesta al Mef di stand by fino al 30 aprile, per far quadrare meglio i conti. 

In attesa di dichiarazioni ufficiali del Governo, vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo contenute nella bozza di dlgs.

Sui redditi da lavoro dipendente puoi leggere Revisione IRPEF dipendenti: bonus 80 euro , premi e altre novità

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-04-24

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