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Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: istanze fino al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile 2024 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 20.03.2024 n. 172030 che qui pubblichiamo.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, il beneficio in oggetto spetta per:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
      attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: presenta la dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo strimestre 2024.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
    Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane".
  • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile è pari a:

  • euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2024: fruizione del credito

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

  • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
  • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Fonte: Agenzia delle Dogane
Notizia del: 2024-03-28
Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:

  • credito d’imposta per le imprese turistiche,
  • credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-03-28
Spese servizi interpretariato non udenti: detraibilità 2024

Nel modello 730/2024 tra le spese detraibili al 19% vi sono quelle relative ai servizi di interpretariato per i soggetti non udenti.

Tali spese vanno indicate nel quadro E oneri e spese ai righi da E8 a E10 tenendo anche conto dei chiarimenti forniti dalle entrate con vari documenti di prassi, ultimi dei quali:

Servizi di interpretariato non udenti: la detraibilità 2024

Le spese di interpretariato sostenute da non udenti nel Modello 730/2024 vanno indicate nel Quadro E nei righi da E8 a E10 con il codice 30.

Beneficiari della detrazione sono i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 30.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di 186 beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” della CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 30. 

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-03-28
Decreto Sanzioni tributarie: le novità 2024

Lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, approvato lo scorso 21 febbraio in via preliminare è al vaglio delle commissioni tecniche per le opportune valutazioni.

Secondo l'iter di approvazione condiviso dal Governo, questo decreto, dovrà essere prossimamente approvato in via definitiva.

Vediamo le principali novità dello schema di Dlgs ancora in bozza.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-03-28
Intelligenza artificiale: il Garante autorità nazionale in materia

Con un comunicato stampa del 25 marzo il garante per la privacy si candida come autorità nazionale competente in materia di intelligenza artificiale (ai sensi dell’art. 70 del Regolamento sull’IA, approvato dal Parlamento Ue lo scorso 13 marzo).

Vediamo il dettagli.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-03-28
Compensazioni crediti da bonus edilizi: sospese per chi ha debiti col Fisco

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DL Superbonus (testo ancora in bozza) a completamento delle restrizioni già avviate lo scorso dicembre con il DL salva spese.

Nel comunicato stampa del Governo, diffuso dopo l'inaspettata approvazione del decreto urgente, si leggono le principali novità, per approfondire leggi: Stop a cessione e sconto: ultime novità dal Governo.

Tra queste, di seguito, si evidenziano quelle per chi ha debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2024-03-28

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