Archivio per Categorie
« Ultime Notizie »
Archivio per Anno
Ispezione ipotecaria on line: novità dal 2 ottobre

Con un comunicato stampa del 2 ottobre l'agenzia delle entrate informa che è attivo il servizio della ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei. 

Ricordiamo innanzitutto che l'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare delle Entrate. Essa può avvenire recandosi presso gli uffici oppure con la consultazione on line. (Per un riepilogo delle regole del servizio on line leggiIspezione ipotecaria telematica: che cos'è?).

Con il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. Vediamo i dettagli.

Ispezione ipotecaria on line: anche per i documenti cartacei dal 2 ottobre

Dal 2 ottobre è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.

Viene specificato che la novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale quali per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.

Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca:

  • per soggetto (persona fisica o non fisica) 
  • o per documento

ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister). 

Ispezione ipotecaria on line per i documenti cartacei: come funziona

In particolare, sono disponibili online: 

  • i titoli conservati in formato cartaceo, 
  • le note di trascrizione, di iscrizione
  • e le domande di annotazione non digitalizzate
  • e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.

Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno

Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.

L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. 

Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.

Potrebbe interessarti anche: Catasto on line: le planimetrie consultabili anche dai delegati di studio con il modello per la delega al collaboratore di studio.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03
Crisi d'impresa: rate variabili per pagare i debiti con l'Erario

Con Risposta a interpello n 443 del 2 ottobre chiariscono che non è precluso il pagamento a rate variabile per il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.  

L'istante dichiara che è sua intenzione accedere al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, disciplinato dalla parte I, titolo II, capo I, del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  aggiornato dal  decreto  legislativo  17  giugno  2022,  n. 83 e dal  decreto  legge  21  giugno  2022, n. 73  (convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 122), recante il ''Codice della Crisi e dell'Insolvenza''.

La società presenta un indebitamento fiscale IVA riconducibile: ­  

  • a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per omesso versamento IVA, già oggetto di rateizzazione; ­  
  • a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento IVA, non oggetto di rateizzazione; ­  
  • ad omessi versamenti IVA correnti.

Ciò premesso, l'istante intende avvalersi della misura premiale contemplata dall'articolo 25 bis, comma 4, del CCI ­ così come ''rafforzata'' dall'articolo 38, comma 1,  del  decreto ­legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41­ che consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo. 

Chiede di sapere se  sia  possibile richiedere la  dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale  che  preveda  come  consentito dall'articolo 19,  comma 1 ter, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 602  in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale». 

Le entrate ricordano che l'articolo 25, comma 4, del CII, contempla una ''misura premiale'' volta ad incentivare l'accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà

La  norma in  parola  stabilisce che «In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo  di  settantadue  rate mensili  delle  somme  dovute e  non versate  a titolo  di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà»

L'art 19 citato nel disciplinare le dilazioni di pagamento concesse dall'Agente della riscossione, prevede che «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede  per  ciascuna  richiesta la  ripartizione  del  pagamento  delle  somme iscritte  a ruolo,  con  esclusione  dei  diritti  di notifica,  fino  ad  un massimo di  settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. [...] 1­ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1­bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. [...] 1­quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1­bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili [...]». 

Con riferimento alla misura premiale contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, invece, l'articolo 38, comma 1, del decreto­ legge n. 13 del 2023, ha previsto che «Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25­bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25­bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto».

Al riguardo, la relativa relazione illustrativa ha chiarito che, «il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25­bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa».

Da tali premesse emerge come, per espressa disposizione di legge, possano essere applicati alla ''misura premiale'' ­ contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi ­ le condizioni disciplinate dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.

Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1­ter della richiamata norma.

Resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal  prosieguo dell'attività) trattandosi di aspetti fattuali che esulano dal procedimento di interpello ­purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03
Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11

Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per  la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.

Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS

Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale. 

L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo. 

Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.

Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.

I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:

  • gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
  • riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale. 

Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.

Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.

Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi. 

Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024. 

Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.

Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11

La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it. 

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:

  • [email protected],
  • entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023, 
  • pena l’inammissibilità della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica

Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03
Codice della proprietà industriale: le linee guida del MIMIT

Con un comunicato datato 30 settembre il MIMIT informa della firma del decreto interministeriale riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.

Scarica qui le Linee Guida

Si tratta, sottolinea il Ministero, dell'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone MIMIT del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Viene precisato inoltre che, la riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia:

Si riepiloga che, le novità introdotte permetteranno:

  • alle imprese, 
  • alle Università, 
  • agli Enti di ricerca 
  • ed agli IRCSS 

di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale.
Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate. 

La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore

Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.

Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese

Viene specificato che, questo ha un doppio intento: 

  • da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali, 
  • dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.

La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese .

Si specifica che il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Leggi: Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull'imposta di bollo con altri approfondimenti

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03
Fondo perduto spese edilizie al 90%: domande dal 2.10

Dal 2 al 31 ottobre è possibile presentare domanda per i proprietari a basso reddito per il fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90% per le abitazioni principali.

Ricordiamo che l’erogazione prevista dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22, articolo 9, comma 3) riguarda i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023.

Inoltre è bene specificare che il provvedimento delle Entrate per definire termini e modalità di invio si rivolge, di fatto, a una platea ridotta.

Le risorse a disposizione ammontano 20 ML di euro e il contributo sarà riproporzionato al ribasso in caso di richieste superiori allo stanziamento.

Fondo perduto indigenti superbonus: le regole per richiederlo

Ricordiamo che con un comunicato stampa del 22 settembre le entrate annunciavano la pubblicazione delle regole per il fondo perduto indigenti.

Nel dettaglio, sono pronte le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate. 

Con Provvedimento n. 332648 del 22 settembre vengono fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda (scarica qui il modello con le istruzioni)  che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

Fondo perduto indigenti superbonus: presenta la domanda

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate. 

Il modello di domanda prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. 

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

Fondo perduto indigenti superbonus: ammontare del contributo

L'agenzia sottolinea che la base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. 

L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. 

La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate.

La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.

Fondo perduto indigenti superbonus: i requisiti per averlo

Con Decreto MEF del 31 luglio 2023 pubblicato in GU n 198 del 25 agosto si determinano i criteri e le  modalità per l'erogazione del contributo relativo alle  spese sostenute per gli  interventi di:

  • efficienza energetica,  
  • sisma  bonus,  
  • fotovoltaico  e  colonnine  di ricarica di veicoli elettrici 

previsto  dall'art.  9,  comma  3,  del decreto-legge  n. 176  del   2022.

Il contributo, noto come Fondo indigenti, che supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali:

  • non produce effetti fiscali per il beneficiario,
  • ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023,
  • a certe condizioni.

Il contributo, introdotto alla fine del 2022 per dare sostegno a quei soggetti che, con il taglio del superbonus dal 110% al 90% rischiavano di bloccare le operazioni condominiali di ristrutturazione, è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di  attività di  impresa, arte  o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus ((di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020), e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) che il  richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
  • b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o  di diritto  reale   di   godimento   sull'unità immobiliare  oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
  • c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Fondo perduto indigenti superbonus: per cosa spetta

Il contributo è erogato in relazione alle  spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis,  primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.
Esso è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero,  per  gli  interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di  spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia  stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito  ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge  n. 34 del 2020.

Ai fini dell'erogazione  del  contributo  rilevano soltanto  le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Il limite massimo di spesa è riferito all'ammontare complessivo della  spesa sostenuta a  fronte  degli interventi

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare,  il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto  applicando  la percentuale  derivante  dal  rapporto  tra  l'importo   della spesa sostenuta  dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti  i soggetti titolari  di  quote  di  diritto di proprietà o di diritto reale di godimento  sull'unità immobiliare stessa.

Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le  spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente. 

Fondo perduto indigenti superbonus: determinazione del contributo

Il decreto in oggetto prevede che l'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo  da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra:

  • l'ammontare delle risorse stanziate 
  • e l'ammontare complessivo dei contributi  richiesti  con  le  istanze

Detto ammontare è determinato come segue:

  • a) se il  rapporto  percentuale  tra  l'ammontare  delle  risorse stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al  100  per  cento dell'importo richiesto;
  • b) se il  rapporto  percentuale  tra  l'ammontare  delle  risorse stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il  contributo  si  determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
  • c) se il  rapporto percentuale  tra l'ammontare  delle  risorse stanziate e  l'ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti è inferiore al 10 per cento,  il  contributo  si  determina  applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento. 
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03
Quadro RS dei Forfettari: dissenso di ANC per il rinvio tecnico al 2024

Non sono tardate ulteriori critiche dei Commercialisti rispetto a quanto stabilito dal decreto Proroghe per la controversa questione Quadro RS dei Forfettari.

Nel dettaglio, con un comunicato del 2 ottobre l'ANC Associazione Nazionale Commercialisti, sottolinea che "La proroga al 30 novembre 2024 delle comunicazioni richieste ai contribuenti in regime forfetario, nel quadro RS del modello Redditi PF 2022, non sana in alcun modo la stortura che tale obbligo rappresenta. È inconcepibile chiedere, a mezzo delle lettere di compliance che stanno pervenendo ai contribuenti forfetari in questi giorni, di adempiere ad un obbligo da cui una legge in vigore li dispensa” .

E' quanto afferma il Presidente ANC Marco Cuchel aggiungendo anche che “L’art 6 bis della Legge n. 58 del 28/06/2019 prevede esplicitamente per i contribuenti forfetari che i dati del quadro RS siano indicati escludendo quelli di cui l’Amministrazione è già in possesso. Ora, se si è in un regime fiscale per il quale siamo obbligati alla registrazione delle fatture, i dati sono già acquisti, se invece si è nel regime di vantaggio, proprio in virtù della semplificazione di cui ci si avvale, la registrazione non è prevista. Ci chiediamo se il dato sia richiesto ai forfetari per poter applicare anche nei loro confronti il concordato preventivo biennale, la qual cosa ci renderebbe oltremodo perplessi” .

Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe

Pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre il Decreto Proroghe che contiene anche l'atteso rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso negli scorsi giorni relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.

Occorre sottolineare che il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132  DL Proroghe e non incide sull’adempimento dichiarativo limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

La norma recita precisamente:  "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"

Ricordiamo che la scorsa settimana a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.

Veniva precisato anche che si sarebbe trattato di un “rinvio tecnico” al 30 novembre 2024 introdotto nel Decreto Legge Proroghe. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo lo aveva già annunciato in filo diretto con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei commercialisti che avevano sollevato le proteste.

I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024. 

Per chi non avesse compilato il quadro RS della dichiarazione dello scorso anno, c'è un anno di tempo in più per provvedere.

Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: le proteste dei professionisti

Ricordiamo che il CNDCEC, a voce del suo Presidente De Nuccio, aveva dichiarato quanto segue:

“Apprendiamo con particolare apprezzamento la volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe che sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri, una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere di compliance" 

A seguito del provvedimento delle entrate con le regole per la regolarizzazione del Quadro RS lo stesso Presidente del CNDCEC si era espresso in senso negativo sulle lettere inviate ai forfettari.

Nella giornata del 22 settembre con un comunicato aveva infatti affermato, tra l'altro, che “Non condividiamo l’utilizzo delle cosiddette lettere di compliance per l’eventuale omissione di indicazione di dati che non hanno nessuna incidenza sulla determinazione dei tributi dovuti. Da sempre, peraltro, riteniamo ultronea la richiesta di dati sugli acquisti ai soggetti forfettari

In precedenza ADC Associazione Dottori Commercialisti aveva sottolineato che i forfettari non hanno l'obbligo di documentare un costo, dato che è risulta irrilevante ai fini tributari, "si chiedono dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria". 

Di identica posizione anche il Presidente dell’Ungdcec che affermava che: "l’unica funzione del quadro RS per i forfettari è quella di fornire un dato statistico, una mera informazione riguardo i costi dell'attività".

Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

  • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
  • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
  • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-10-03

«« Torna Indietro