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Maggiorazione quota ammortamento Dettaglio: le regole dalle Entrate

Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio

Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta

Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero: 

  • a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; 
  • b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; 
  • c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; 
  • d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici; 
  • e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.

Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 47.11.10 (Ipermercati); 
  • 47.11.20 (Supermercati); 
  • 47.11.30 (Discount di alimentari); 
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 
  • 47.19.10 (Grandi magazzini); 
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  •  47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). 

Maggiorazione quota ammortamento: casi particolare

La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:

  • a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento; 
  • b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.

Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. 

Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.

Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole

Ricordiamo che  l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1. 

Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. 

La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.

Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-03-24
Modello Redditi SC 2023: contributo di solidarietà temporaneo

Con Provvedimento n 55523 del 28 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello Redditi SC e relative istruzioni da utilizzare per la prossima dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022: scarica qui Modello e Istruzioni.

Modello Redditi SC 2023: contributo di solidarietà temporaneo

A seguito degli straordinari aumenti dei costi dell'energia, per l’anno 2023, è istituito un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti:

  • che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Secondo i commi da 115 a 119 dell'art 1 della legge di Bilancio 2023 il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività sopra indicate.

Nel modello SC2023 è stata prevista la sezione XXVII nel quadro RQ per la liquidazione del contributo straordinario. 

Esso è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’IRES conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Attenzione al fatto che l’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel rigo RQ106, va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Viene specificato che, il campo va compilato qualora gli importi delle corrispondenti voci che compongono il patrimonio netto non siano state dichiarate nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di cui al predetto esercizio o dichiarato per un importo diverso da quello rilevante ai fini del contributo di solidarietà;
  •  in colonna 2, l’ammontare del contributo di solidarietà dovuto nei limiti del 25 per cento dell’importo di colonna 1, se compilata.

Contributo di solidarietà temporaneo: quando si paga

Il contributo è versato:

  • entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 utilizzando l’apposito codice tributo,
  • i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio,
  • i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Per completezza si sottolinea che con la Circolare n 4/2023 hanno fornito chiarimenti sulla determinazione del contributo di cui si tratta e sui soggetti tenuti e esonerati dal versamento.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-03-24
Relazione organo di revisione: il CNDCEC pubblica il format

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile un file contenente tra gli altri il format della Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali per la gestione 2022.

In particolare, i Comuni entro il 30 aprile approveranno il Rendiconto dell'esercizio 2022 a cui allegare appunto la relazione di cui si tratta.

Il documento completo predisposto dal CNDCEC e ANCREL, Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali, è scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei Commercialisti in formato zip con anche la guida utile alla compilazione. 

Nel dettaglio il documento è composto da:

  • un format con traccia della relazione dell'organo di revisione
  • tabelle in formato Excel editabili

Ricordiamo che la Relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs. 18/8/2000, n. 267" (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al d.lgs. n. 118/2011. 

Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si specifica che, il documento in oggetto è uno schema (fac simile) per la formazione della relazione dell'organo di revisione, il quale è l'unico responsabile dei rapporti con i soggetti destinatari del documento, e della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

Ti consigliamo di leggere dal Sito della Revisione Legale l'ulteriore approfondimento.

Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento.

E' bene specificare che la Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali include:

  • un approfondimento sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi  energetica 
  • una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.
Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-03-24
Rimborsi dalle Entrate: pagati in titoli di Poste se il contribuente non ha il c/c

Con un chiarimento pubblicato in data 22 marzo le Entrate specificano che, il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.

È vero che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato. 

Ma nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite:

  • titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. 
  • recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario che,
  • entro 60 giorni dalla data di emissione (il termine di validità è impresso sul titolo), potrà presentare l’assegno per l’incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

Rimborsi relativi al Modello 730/2023

In merito ai rimborsi derivanti dal 730/2023, in base a quanto specificato dalla istruzioni della stessa Agenzia, nel prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

In particolare, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a

tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Leggi anche: Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze con tutte le date da ricordare

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-03-24
Bonus attività fisica adattata: pubblicata la % spettante

Con Provvedimento n. 94779 del 24 marzo le Entrate fissano la percentuale per il credito di imposta per le spese per l'attività fisica adattata. Nel dettaglio la percentuale è pari al 97,5838 per cento. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Il provvedimento specifica che, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. 

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell’importo del credito richiesto. 

Bonus attività fisica adattata: riepilogo delle regole

Dal giorno 15 febbraio e fino al 15 marzo 2023 era possibile inviare telematicamente l'istanza per il credito di imposta per l'attività fisica adattata.

Con Provvedimento n 382131 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF del 5 maggio 2022 si fissano le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

L’agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. 

L’attività può essere esercitata:

  • singolarmente o anche in gruppo 
  • sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, 
  • in strutture di natura non sanitaria 
  • per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione

Con il provvedimento è approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata”, con le relative istruzioni.

I beneficiari inviano direttamente l’Istanza esclusivamente con modalità telematiche, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

L'invio deva avvenire dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo su indicato è possibile: 

a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. 

La percentuale sarà ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Fonte: Fisco e Tasse
Notizia del: 2023-03-24
Riforma fiscale: l'IRPEF e l'IRES che ci aspettano

Il Disegno di Legge Delega approvato dal Governo in data 15 marzo prevede una serie di norme di innovazione del sistema fiscale.  Nel dettaglio la legge Delega prevede novità in materia di imposte dirette e indirette.

Vediamo le novità in tema di IRPEF E IRES contenute nella bozza del provvedimento.

Riforma fiscale: le aliquote IRPEF che ci aspettano

La Legge Delega che dovrebbe arrivare in Parlamento per maggio 2023, in merito alla nuova IRPEF, fermo restando il principio costituzionale della progressività, mira a semplificare il sistema e garantire l'equità orizzontale tra l'altro attraverso:

  • riduzione della pressione fiscale:
    • nel breve periodo con la transizione a tre scaglioni, aliquote più basse,
    • come obiettivo di legislatura la flat tax per tutti, 
  • revisione della tax expenditure, oggi più di 600 voci e 165 miliardi di spesa pubblica con ipotesi di forfettizzazione per scaglioni di reddito inclusi quelli assoggettati ad ipotesi sostitutive,
  • equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati,
  • estensione della flat tax incrementale anche ai lavoratori dipendenti.

Nella delega si interviene su tutte le categorie di reddito Irpef con finalità di razionalizzare e semplificare l'intero sistema, e si interviene quindi su:

  • redditi agrari,
  • redditi dei fabbricati,
  • redditi di natura finanziaria,
  • redditi di lavoro dipendente, 
  • redditi di lavoro autonomo,
  • redditi di impresa,
  • redditi diversi.

Riforma fiscale: i principi della nuova IRES

L’articolo 6 della bozza di DDL Delega approvata dal Governo contiene principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società. 

Il principio a cui si tende è quello secondo il quale il carico fiscale debba essere ridotto all’imprenditore che lascia nell’impresa la ricchezza creata condizionato a investimento e/o incremento della base occupazionale.

Nel dettaglio, i principi secondo i quali il governo intende revisionare il sistema di imposizione dei redditi delle società ed enti ed enunciati dallo stesso articolo sono i seguenti:

  1. Riduzione dell'aliquota Ires in caso di impiego in investimenti e in nuove assunzioni di una somma corrispondente al reddito entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione punto tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che nel biennio sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio di attività d'impresa presumendo l'avvenuta distribuzione degli stessi si è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.
  2. Razionalizzazione semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine di prevedere una disciplina omogenea un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine
  3. revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie fermo restando il contrasto all'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transazionali riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale attenendosi a determinati  principi
  4. sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di aziende e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento
  5. previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività

Sulla delega fiscale leggi anche:

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Notizia del: 2023-03-24

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