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Assicurazioni: importi danno biologico lieve entità 2024

E ' apparso sul sito del Minisitero delle Imprese e del Made in Italy nei giorni scorsi il decreto ministeriale che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

I nuovi importi  sono stati definiti applicando la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, a decorrere  dal mese di aprile 2024;

 nelle seguenti misure:

  1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Danno lesioni lieve entità importi 2023

Era  stato pubblicato invece  in Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2023  il decreto del ministero delle imprese e made in Italy    che ha rideterminato  gli importi i

Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2023,  viene applicata la  maggiorazione  del  7,9%   a decorrere dal mese di aprile 2023, come segue: 

  •   939,78 euro   per  quanto  riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  lettera a); 
  •   54,80 euro  e ottanta centesimi,  per  quanto  riguarda  l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Danno biologico lieve entità: cosa si intende

Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Notizia del: 2024-07-26
Congedo parentale 2024 nuove precisazioni per domande

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)  ha innalzato  l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri  per un secondo mese,  sul totale dei 6  previsti entro il 6° anno di vita del  bambino. 

In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)

  • all'80% per due mesi nel 2024 e 
  • all'80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

 La  novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps  ha fornito  le istruzioni operative  per i lavoratori del settore privato.

Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024 

L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo  se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico. 

Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.

Inoltre l'Istituto precisa che non è  richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.

Congedo parentale le novità  dal 2022 

Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :

  • con il d.lgs 105 2021  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili  ai  lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi  fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
  • Con la legge 197 2022 è stato previsto che  dal 2023 , a regime, un  mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno  fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi  al 30%.

Interessante notare che quest'ultima misura  era inizialmente   rivolta solo alle madri,  in controtendenza rispetto alle raccomandazioni  della  direttiva europea, sulla  parità dei sessi e  infatti durante l'iter parlamentare  la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri.

Durata dei congedi parentali 

Attualmente   sulla durata del congedo parentale  la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro  per periodi  che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,  (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 

  • a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità  obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette 
  • c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto,  l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. 

In merito  INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023 

Tabella  limiti congedi parentali

congedi parentali dal 2024

LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 
6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)
10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi

Indennizzo Congedi parentali 2024

Nell'ambito dei limiti di durata citati  spettano i seguenti indennizzi 

  • - alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia  in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • - al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in  caso di adozione o affidamento)  un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • - a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della  durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei  limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
  • - sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti,   per ogni figlio.

Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens

 Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.

Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).

Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici 

Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità  maggiorata  al 80%/60% :

  • è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
  • mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo  obbligatorio  dopo il 31 dicembre 2023.
  • In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente

Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens  o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.

I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :

  • “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
  • Successivamente  le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.

Ai fini del conguaglio,  i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024 

Nel messaggio 1629  del 26 aprile INPS  comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :

  • sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024 
  • valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
  •  con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024

INPS ha  reso noto con il messaggio 2283 2024  di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce  nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro  e agli operatori di sede. 

Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede   l’indennità maggiorata:

  •   per un mese all’80% nel 2023 e 
  • per due mesi all’80% nel 2024

 solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.

 Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato  ora  modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.

 Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".

Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:

  • data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
  • data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
  • data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
Fonte: INPS
Notizia del: 2024-07-25
Assegno incollocabilità INAIL: importo 2024 e modalità di richiesta

L'assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata dall'INAIL  cui hanno diritto :

  • invalidi per infortunio o
  • invalidi per malattia professionale 

che siano titolari della rendita INAIL e che  si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio  al lavoro riservato alle persone con disabilità.

I requisiti specifici per ottenere l’assegno  sono i seguenti:

  • età non superiore ai 65 anni
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
  • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

Assegno incollocabilità:  come fare domanda

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza  tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato. 

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. 

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Assegno incollocabilità importo 2023

Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha  rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità  con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

INAIL ha fornito le istruzioni con la  N. 34 del 26 luglio 2023.

Assegno incollocabilità 2024

Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio  nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è  stato rivalutato sulla base della variazione ISTATA, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella  misura di € 305,78.

Fonte: Inail
Notizia del: 2024-07-24
Indennità fermo pesca 2024: autorizzati i pagamenti

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il  Decreto direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024, con il quale  la Direzione generale degli ammortizzatori sociali   ha autorizzato il  riconoscimento  dell'indennità  cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri,  prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. 

Le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio ammontavano a  30 milioni di euro. Nel decreto si specifica  che sono autorizzate in totale

  •  n. 720.138 giornate indennizzabili,
  •  per un importo complessivo di spesa di  € 26.402.518,20 
  • per un numero totale di 12.364 lavoratori

 Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegnerà in favore  dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle  indennità.

Indennità fermo pesca a chi spetta

1 -  INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO 

L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio  relativo a 

  • disciplina della pesca con il sistema a strascico, 
  •  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
  •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
  •  disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

2 - INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO 

1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

 L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.

Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.

 L’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio  delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite 

in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Indennità fermo pesca: come fare domanda - Scadenze

 Le imprese interessate a ricevere l'indennità  fermo pesca devono presentare una domanda per  ogni unità di pesca presente in azienda, 

  • dal 2 gennaio  al 31 marzo 2024, 
  • tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero  alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma. 
  • allegando il modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3,disponibile nella pagina web,  debitamente compilato, datato e  sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni  singolo lavoratore;

     eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.

    copia di un documento di identità del rappresentante aziendale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11  del 9  ottobre  2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo  pesca obbligatorio  e non,  nell' anno 2023.

Venerdi 29 marzo 2024  un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che:    a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ",   la “scheda 9”,  con il visto dell'autorità marittima, e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del  2 aprile  (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Notizia del: 2024-07-24
Pensione con part time verticale: chiarimenti sull' accredito contributivo

I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

  • sulle domande di accredito  
  • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
  •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

Viene anche  chiarito che: 

  • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
  • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
  • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

  1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
  2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
  3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

 Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
  • CIE (Carta di Identità Elettronica).

La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

  1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
  2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.


Fonte: Inps
Notizia del: 2024-07-24
Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024

La legge di bilancio 2023  ha  ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo  del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).

L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo ,  oggetto di un successivo documento.

Con il decreto lavoro 48 2023 è stato  ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.

Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.

Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023

Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti   modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il  Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende) 

Le novità  sono le seguenti :

  • Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro  l’importo massimo di compensi in un anno erogabili  dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori 
  • possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.  La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
  • viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti  previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
  • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.  
  • previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Lavoro occasionale agricoltura

Per l'agricoltura  si prevedeva  come detto un regime   sperimentale valido per il 2023 e  2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi (  messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )

 In particolare:

  • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza,  studenti  fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno,  che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati) 
  • il contratto  potrà avere una durata massima di dodici mesi,  con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
  •  Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore  sui requisiti soggettivi richiesti 
  •  è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
  • Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione  ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

In caso di superamento del limite di  45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata  di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate

Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro

il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  come detto amplia  ancora l’uso dei voucher in  alcuni  settori produttivi. 

In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo  per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi   complessivi  verso  tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:

  1.  congressi,
  2.  fiere, 
  3. eventi, 
  4. stabilimenti termali e
  5.  parchi di divertimento

Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

La novità  riguarda una platea abbastanza  ridotta  ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata  alla necessità di rispondere a sollecitazioni  di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.

Le istruzioni operative dall'INPS  sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023 

Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per  fiere, terme e congressi

Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

  • - 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • - 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • - 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • - 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).

 La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per i profili sanzionatori  rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.

Aggiornamento registrazione  servizio “Contratto di prestazione occasionale”

Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale”  è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”,  e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,

  •  l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso. 
  • Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024 

INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS

Fonte: Inps
Notizia del: 2024-07-23

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