SOGGETTI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2012
MODALITA’
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione
CODICE TRIBUTO
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro proroga contratti di locazione
110T - Imposta di registro -cessione contratti di locazione e affitto
113T - Imposta di registro -risoluzione dei contratti di locazione e affitto
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici