Archivio per Categorie
« Scadenza del 20/01/2021 »
Scadenze del Mese

FATTURE ELETTRONICHE - Versamento Imposta di bollo fatture 4° trimestre 2020

SOGGETTI: Titolari di partita IVA
ADEMPIMENTO: Versamento imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2020 (Ottobre - Novembre - Dicembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro).
MODALITA': l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione all'interno all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

  • mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
  • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono:
- 2521 per il primo trimestre,
- 2522 per il secondo trimestre,
- 2523 per il terzo trimestre,
- 2524 per il quarto trimestre.
Nuove scadenze di versamento dal 2021
A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
  • per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
  • mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.