Calendario scadenze di giugno 2020

VERSAMENTI IMPOSTE MODELLO REDDITI E IVA - Proroga al 20 luglio

Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo ha ufficializzato il Dpcm del 27 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020, e che era stato precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22.06.2020.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
  • acconto 2020 IRPEF / IRES
  • addizionali IRPEF;
  • contributi previdenziali (IVS e Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Diritto CCIAA.

e possono essere effettuati:

  • entro il 20.07.2020, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21.07.2020 al 20.08.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:

  • i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi,
  • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
  • i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato al 30.06.2020 o al 31.07.2020 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.
Per quanto riguarda l’Irap, ricordiamo che il DL Rilancio n. 34/2020, ha disposto che in sede di dichiarazione dei redditi 2020:

  • il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la 2° rata dell’acconto ed il saldo.

Tali disposizioni hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati, ovvero:

  • i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
  • i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir

i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.