Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020.
Il versamento va effettuato, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) utilizzando i seguenti codici tributo:
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1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
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1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
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1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
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1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
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1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
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1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
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1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
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1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
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1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
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1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
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1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
EMERGENZA CORONAVIRUS: Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ci si può avvalere della sospensione dell’adempimento prevista dall’articolo 62, comma 1, del DL n. 18/2020, ed effettuare il relativo versamento entro il 30 giugno 2020. L’imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare del 03.04.2020 n. 8)