Calendario scadenze di maggio 2016

RATEIZZAZIONE - Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari

SOGGETTI: Contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione in relazione agli accertamenti definiti in adesione o non impugnati ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, e che ora intendono essere riammessi, limitatamente al versamento delle imposte dirette, al piano di ratezione inizialmente concesso ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 218/1997.
ADEMPIMENTO: Scade il termine per riprendere il versamento della prima delle rate scadute ai fini della riammissione al pagamento rateali dei debiti tributari derivanti dagli accertamenti definiti in adesione o non impugnati ai sensi del D.Lgs. N. 218/1997. N.B.: Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'Ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati e a ricalcolare le rate dovute.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche.
Scarica il testo della Circolare del 22 aprile 2016 n. 13/E dove l'Agenzia ha illustrato le modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione.
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