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Scadenze 2023/03/3AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
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Scadenze 2023/03/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. | 16
Scadenze 2023/03/16CUPE 2023 - ConsegnaLa "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva. BANCHE E POSTE - Comunicazione dati bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energeticaBanche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2022, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica, utilizzando il tracciato record allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 maggio 2014. VETERINARI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal. UNIVERSITA’ E SOGGETTI DIVERSI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2022. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, i soggetti diversi dalle università che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Non sono indicati in questa comunicazione:
ISTITUTI SCOLASTICI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. L’invio della comunicazione è diventato obbligatorio a partire dal 2022. ASILI NIDO - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell'anno 2022. Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. POMPE FUNEBRI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataI soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2022, con riferimento a ciascun decesso. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2022. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell'anno precedente relativi:
Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Attenzione: dal 2021 (anno d’imposta 2020) vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (provvedimento del 16 ottobre 2020). SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataI soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. EROGAZIONI LIBERALI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamentiSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 INPS Pescatori autonomi versamentoSOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla base della retribuzione convenzionale mensile vigente per l'anno in corso. MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante: l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno; la sede INPS competente; la causale del contributo; il codice INPS; il periodo di riferimento. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). IVA - Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2022Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell'IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2023), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest’anno si presenta entro il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica). Quindi, il versamento del saldo IVA 2022 è unico ed è fissato al 16.03.2023. Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES). CU 2023 - Trasmissione telematica e consegnaI sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2022, il termine è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022, mediante invio postale o consegna diretta.
SPESE FUNEBRI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataI soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso. INPS AZIENDE AGRICOLE- versamento contributi trimestraliSOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all'INPS per i dipendenti:
in quattro rate. MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA; I pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza come specificato di seguito: I trimestre - 16 settembre II trimestre - 16 dicembre III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo N.B. Tutti i dati per la compilazione del modello F24 sono disponibili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. SOCIETA’ DI CAPITALI - Tassa annuale vidimazione libri socialiSOGGETTI: Società di capitali | 17 | 18 | 19 |
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Scadenze 2023/03/20DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Opposizione utilizzo dati erogazioni liberaliI contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata:
FASC Versamento contributi mensiliSOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL AGENZIE LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - comunicazione mensileSOGGETTI OBBLIGATI: Le agenzie di somministrazione lavoro ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati. MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento. Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi:
IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di febbraio (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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Scadenze 2023/03/27INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2023, per i soggetti Iva con obbligo mensile. Il termine ordinario del 25, cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 27 marzo. | 28 | 29 | 30 | 31
Scadenze 2023/03/31AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedenteSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati : la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento INVIO UNIEMENS dati mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. OPERATORI FINANZIARI - Rilascio attestazione versamentiBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato", devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente. MODELLO EAS - Invio in caso di variazioniGli Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. BONUS EDILIZI - Comunicazione cessione del credito o sconto in fatturaComunicazione dell’opzione di cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, o di un contributo sotto forma di sconto, relativa agli interventi di edilizi sostenuti nel 2022, da inviare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: il termine per l’invio della comunicazione è stato prorogato al 31 marzo 2023 a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione). La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Comunicazione dati spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energeticaGli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (termine prorogato con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, in luogo del 16 marzo). La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati. TREGUA FISCALE - Regolarizzazione violazioni formali versamento 1° rata o unica soluzioneVersamento in unica soluzione o come prima rata al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento 1° rata o unica soluzioneVersamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il versamento va eseguito entro il 31.03.2023, ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 31.03.2023. Sulle rate successive (scadenti il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. TREGUA FISCALE - Regolarizzazione omessi versamenti dei procedimenti deflativi del contenzioso versamento 1° rata o unica soluzioneVersamento in unica soluzione o come prima rata (massimo 20 rate trimestrali di pari importo) per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, da 219 a 221. Pertanto, per le somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
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