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Scadenze 2024/04/1CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. | 2
Scadenze 2024/04/2OPERATORI FINANZIARI - Rilascio attestazione versamentiBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato", devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente. TREGUA FISCALE - Regolarizzazione violazioni formali versamento 2° rataVersamento della seconda e ultima rata di quanto dovuto, al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173. Ricordiamo che il versamento poteva essere effettuato in due rate di pari importo:
o in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento 5° rataVersamento della quinta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il versamento va eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023. Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. BOLLO AUTO - VersamentoI proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 marzo 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
SUPERBOLLO AUTO - VersamentoI soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) MODELLO EAS - Invio in caso di variazioniGli Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2023, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. BONUS PUBBLICITA’ - Invio comunicazioneUltimo giorno utile per l’invio della comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024 (per l’anno 2024, con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024, il termine finale per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024). Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). | 3 | 4
Scadenze 2024/04/4AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Comunicazione dati interventi ediliziPer garantire più tempo agli amministratori di condominio slitta al 4 aprile il termine ultimo per l’invio all’anagrafe tributaria, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali del 2023, destinati a confluire nella precompilata 2024. (Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 21.02.2024) SUPERBONUS - Comunicazione cessione del credito o sconto in fatturaProrogato al 4 aprile 2024, ordinariamente fissato al 16 marzo, il termine ultimo entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese edilizie sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. (Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 21.02.2024) EROGAZIONI LIBERALI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). ATTENZIONE: Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 01.03.2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024 (come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Gli enti tenuti all’invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento del 4 marzo 2024. Di conseguenza viene spostata dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata. | 5 | 6 | 7 |
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Scadenze 2024/04/8DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Opposizione utilizzo dati erogazioni liberaliSlitta dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati, nella dichiarazione precompilata, relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Ricordiamo che i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le due seguenti modalità:
La comunicazione può essere effettuata:
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Scadenze 2024/04/10INPS – Versamento contributi lavoro domesticoSOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari: colf badanti baby sitter ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente. MODALITÀ: dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con il sistema pagoPA per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza. Ilpagamento puo essere effettuato
AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO - Comunicazione dati operazioni legate al turismoComunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro [1] e inferiori a 15.000 euro. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente. [1] si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera. ONLUS E ASD - Domanda 5 per mille 2024Fino al 10 aprile 2024 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024:
Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250,00 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115). Nessun adempimento è invece richiesto alle Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2024, pubblicato lunedì scorso, 4 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). | 11 | 12 | 13 | 14 |
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Scadenze 2024/04/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. | 16
Scadenze 2024/04/16TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare:
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003- Versamento Iva mensile marzo. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo. OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 INPS Contributi gestione separata collaboratoriSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO: CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE - Comunicazione applicazione ritenuta ridottaUltimo giorno utile per l’invio della comunicazione al committente (preponente o mandante) per la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, mediante raccomandata A/R o Pec, da parte degli agenti e mediatori di assicurazione, nel caso in cui nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto l'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione. A decorrere dal 1° aprile 2024, pertanto, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni. In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione della ritenuta ridotta (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024. IVA - Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2023I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cadeva di sabato), devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
UTILI DISTRIBUITI - Versamento ritenuteVersamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, utilizzando i codici tributo:
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Scadenze 2024/04/22IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. FASC versamento contributi mensiliFASC FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI Versamento contributi mensili SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO - Comunicazione dati operazioni legate al turismoComunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro [1] e inferiori a 15.000 euro. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:
in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente. [1] si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera. ASD e SSD - Domanda contributo InpsFino alle ore 23:59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare la domanda per l’accesso al contributo per gli oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive, con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000[1]. Con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani sono state definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo. Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le domande potranno essere inviate utilizzando l’apposita funzionalità̀ messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività̀ sportive dilettantistiche. [1] previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021. Le ASD e le SSD ai fini della richiesta del contributo non devono avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro. | 23 | 24 | 25
Scadenze 2024/04/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2024 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale. CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi:
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater), dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, questi sono stati aboliti a fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici:
N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*. Per tutte le soglie, il superamento va determinato distintamente per ogni singola categoria di operazione. Le soglie operano quindi in maniera indipendente, il superamento per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni. _________________________________ * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:
aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. | 26 | 27 | 28 |
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Scadenze 2024/04/30ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. BIBLIOTECHE NON STATALI - Domanda contributo per l’attivitàUltimo giorno per l’invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell’art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, utilizzando la piattaforma informatica https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/ che sarà aperta dalle ore 12:00 del 18 marzo alle ore 12:00 del 30 aprile 2024. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest’anno. Le istanze potranno essere presentate come da D.D.G. repertorio n. 216 del 13.03.2024. ACCISE - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 30 aprile 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024. Con Nota del 20.03.2024 n. 172030 l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti. LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. SUPERBOLLO AUTO - VersamentoI soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a marzo 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. BOLLO AUTO - VersamentoI proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a marzo 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 aprile 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
SOCIETA' SPORTIVE DI CALCIO PROFESSIONISTICHE - Comunicazione annuale contrattiLe società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:
Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata [email protected] ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. IVA – Presentazione Dichiarazione Iva 2024Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA 2024 (periodo d'imposta 2023). La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
ENTI NO PROFIT - Redazione del Rendiconto annualeGli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. COMUNICAZIONI VARIE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazioni annualiInvio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di comunicazioni da parte di diversi soggetti. L'adempimento riguarda:
IMPOSTA DI BOLLO - Versamento su libri e registri ai fini tributariI soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. N.B.: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità. L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all'articolo 2214 del codice civile. Per i “documenti informatici fiscalmente rilevanti” sottoposti al tributo, devono intendersi i libri e registri previsti dall'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Dpr. Ricordiamo che, in merito alle modalità di versamento dell’Imposta di bollo, occorre fare una distinzione:
IVA - Dichiarazione OSS e liquidazioneI soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - Comunicazione annuale dei compensi riscossiLe strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2023 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. |