IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
Emergenza Coronavirus: Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati all'art. 18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente(Aprile 2020).
MODALITA’:
Modello F24 direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate)
Modello F24 EP con modalità telematiche, per le amministrazioni pubbliche.
CODICE TRIBUTO:
6043 - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
Per le amministrazioni pubbliche il codice è 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento mensile imposta sui premi incassati
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Aprile 2020 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Marzo 2020.
MODALITA': Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO:
3354 imposta sulle assicurazioni (erario)
3356 imposta sulle assicurazioni RC auto (Province)
3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Friuli Venezia Giulia)
3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Trento)
3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Bolzano)
3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (aumento aliquota).
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Emergenza Coronavirus:Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
SOGGETTI: Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12). MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Emergenza Coronavirus: Tale adempimento è sospeso ed effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Lo ha previsto l’articolo 62 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18, secondo il quale sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
SOGGETTI: Soggetti passivi IVA
ADEMPIMENTO: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel I° trimestre solare del 2020, ovvero:
relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020.
Il versamento va effettuato, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) utilizzando i seguenti codici tributo:
1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
EMERGENZA CORONAVIRUS: Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ci si può avvalere della sospensione dell’adempimento prevista dall’articolo 62, comma 1, del DL n. 18/2020, ed effettuare il relativo versamento entro il 30 giugno 2020. L’imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare del 03.04.2020 n. 8)
BOLLO AUTO - Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi. Devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto. Si consiglia di verificare le disposizioni delle singole giunte regionali in merito allo slittamento del termine di versamento che, in linea generale può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Qui la Tabella delle sospensioni delle Tasse automobilistiche suddivise per Regioni
Emergenza Coronavirus: Tale adempimento è sospeso ed effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Lo ha previsto l’articolo 62 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18, secondo il quale sono sospesi tutti gli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Ultimo giorno utile per gli imprenditori individuali per estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2020, i beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019. L'opzione deve essere manifestata mediante comportamento concludente, contabilizzando l’operazione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Per l’estromissione è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
IVA - Invio Esterometro per i soggetti che facilitano l’uso di interfaccia elettronica
I soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relative al mese precedente.
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Scadenze 2020/06/15
IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA.
ADEMPIMENTO: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
MODALITA’: La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
I soggetti esercenti ilcommercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD. Per approfondire leggi “Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe”
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Scadenze 2020/06/16
INPS – Versamento contributi lavoro dipendente agricolo
SOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente per i dipendenti tramite il modello F24.
ADEMPIMENTO: Versamento contributi dovuti all'INPS per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali in relazione quarto trimestre 2019.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA;
I pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza:
I trimestre - 16 settembre
II trimestre - 16 dicembre
III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo
IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo
N.B. L'INPS ha reso noto, con Messaggio dell'11.08.2017 n. 3284 che, a decorrere 16 settembre 2017 (scadenza per il versamento del I° trimestre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera cartacea contenente tutti i dati per la compilazione del modello F24 , ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
CODICE TRIBUTO: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti
ACQUIRENTE UNICO SPA - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a.
ADEMPIMENTO: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site.
INPGI - Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendenti
SOGGETTI OBBLIGATI Aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti
ADEMPIMENTO : Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.
MODALITÀ: Per il versamento dei contributi:modello F24-Accise. Per l'invio della denuncia: procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, - ENTRATEL o - File Internet (FISCONLINE). La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
La registrazione dei dati retributivi sia in modo interattivo, tramite tastiera, sia importando direttamente i dati da eventuali procedure di gestione degli stipendi;
La verifica della correttezza dei dati retributivi; la completezza delle informazioni immesse; il calcolo dei contributi dovuti;
Il calcolo del conguaglio annuale relativo al contributo aggiuntivo ( legge 438/93 );
La generazione di un file contenente i dati della denuncia da trasmettere via telematica all'Agenzia delle Entrate.
INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS)
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di Maggio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo:
1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002 emolumenti arretrati
1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata
1024 proventi indicati sulle cambiali
1025 obbligazioni e titoli similari
1029 interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi
1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
1048 altre vincite e premi
1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
1052 indennità di esproprio
1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
3802 addizionale regionale Irpef
3848 addizionale comunale Irpef - saldo
1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di Maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di Aprile), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio.
IVA - Versamento Iva soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vita
Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita
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Scadenze 2020/06/22
COMUNICAZIONE MENSILE CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati.
MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm.
Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare :
inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
trasferimento del lavoratore in missione;
cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
cessazione anticipata della missione.
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Scadenze 2020/06/25
INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili
SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
ADEMPIMENTO: Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuatenei confronti di soggetti UE:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute(Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater).
Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sonostati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sempre dal 1° gennaio 2018 anche per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi a prestazioni di servizi ricevute (Modelli INTRA 2-quater), rimangono obbligatori ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
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Scadenze 2020/06/30
INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi
SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente(Maggio 2020).
MODALITA’:
Modello F24 direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate)
Modello F24 EP con modalità telematiche, per le amministrazioni pubbliche.
CODICE TRIBUTO:
6043 - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
Per le amministrazioni pubbliche il codice è 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento mensile imposta sui premi incassati
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Maggio 2020 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Aprile 2020.
MODALITA': Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO:
3354 imposta sulle assicurazioni (erario)
3356 imposta sulle assicurazioni RC auto (Province)
3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Friuli Venezia Giulia)
3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Trento)
3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Bolzano)
3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (aumento aliquota).
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12). MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
ADEMPIMENTI SOSPESI CURA ITALIA - Ripresa adempiemnti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020
Ultimo giorno utile per la ripresa degli adempimenti sospesi scadenti dal 08.03 al 31.05 (art. 62 comma 1 del DL Cura Italia).
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Quindi a titolo esemplificativo, viene sospesa la presentazione:
del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
dei modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze sono rispettivamente il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020 (Mod. INTRA – Febbraio, Mod. INTRA Marzo e 1° trimestre, Mod. INTRA Aprile);
della comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
dello spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.
Mod. EAS per variazioni intervenute nel 2019
Mod. TR - 1° trimestre
Ripresa: Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
LOCAZIONI BREVI - Comunicazione annuale dati contratti di locazione conclusi
I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nell'anno precedente. Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
CANONE RAI - Dichiarazione di non detenzione
I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, devono presentare la "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento, in via telematica.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.
N.B.: La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2020 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2020 (luglio-dicembre 2020
5 PER MILLE - Dichiarazione sostitutiva nuovi iscritti 2020
Gli Enti del volontariato e le Associazioni sportive dilettantistiche, che hanno chiesto per la prima volta di entrare a far parte dei potenziali beneficiari del contributo del 5‰ dell’Irpef 2020, per perfezionare l'istanza, devono inviare entro il 30 giugno, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, la dichiarazione sostitutiva (Dichiarazione sostitutiva Enti del Volontariato e Dichiarazione sostitutiva ASD) con la quale dichiarano il possesso del requisiti previsti per avere diritto al contributo:
all’ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PF - Presentazione cartacea
Le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2020" e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, presso gli uffici postali.
I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo:
1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
IVA - Versamento unica soluzione o rata saldo Iva in base alla dichiarazione annuale - 1° versamento effettuato entro il 30 giugno 2020
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2020 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2019 entro il 30 giugno, e i soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
EMERGENZA COVID-19: Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo ha ufficializzato il MEF con il Comunicato n. 147 pubblicato ieri 22.06.2020.
VERSAMENTI IMPOSTE MODELLO REDDITI E IVA - Proroga al 20 luglio
Il termine di versamentodel saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo ha ufficializzato il Dpcm del 27 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020, e che era stato precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22.06.2020. I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
acconto 2020 IRPEF / IRES
addizionali IRPEF;
contributi previdenziali (IVS e Gestione separata INPS);
cedolare secca;
acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
IVIE / IVAFE;
Diritto CCIAA.
e possono essere effettuati:
entro il 20.07.2020, senza alcuna maggiorazione;
oppure dal 21.07.2020 al 20.08.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:
i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscaleo che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi,
i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.
Per i contribuenti privati, il termine resta fissato al 30.06.2020 o al 31.07.2020 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento. Per quanto riguarda l’Irap, ricordiamo che il DL Rilancio n. 34/2020, ha disposto che in sede di dichiarazione dei redditi 2020:
il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la 2° rata dell’acconto ed il saldo.
Tali disposizioni hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati, ovvero:
i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir
i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.
CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento cumulativo ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi
Condomini in qualità di sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2019 - maggio 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2020, con modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
I Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2019, le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2019 e su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2019, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, con i seguenti codici Tributo:
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
DICHIARAZIONE DEI REDDITI EREDI - Presentazione cartacea
Gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 29 febbraio 2020, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali. Versamenti e rimborsi
Per quanto riguarda i versamenti delle imposte risultanti dal modello 730 presentato per conto delle persone decedute, bisogna distinguere se l’evento è avvenuto entro o dopo il 28 febbraio 2020: nel primo caso, vanno rispettati i termini ordinari, vale a dire il 30 giugno 2020 ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; nella seconda ipotesi, scatta uno slittamento di sei mesi, che sposta la scadenza dei termini al 30 dicembre 2020 ovvero al 30 gennaio 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento. N.B. Una delle novità fiscali di inizio anno è la possibilità per gli eredi del contribuente deceduto nel 2019 o comunque entro il 30/09/2020, di presentare il modello di dichiarazione 730 in luogo del modello Redditi PF, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2019 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per approfondire “Modello 730/2020: possibile la presentazione da parte degli eredi”
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Redazione perizia e versamento imposta sostitutiva
I Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti ad una determinata data devono:
provvedere alla Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2020.
Versare la 2ª/3ª rata imposta sostitutiva per la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti rispettivamente all’1.1.2019 e all’1.1.2018.
Ricordiamo che la “rivalutazione di terreni e partecipazioni”, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di:
terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
partecipazioni in società non quotate;
posseduti ad una determinata data.
I codici tributo da utilizzare sono:
8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati