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Scadenze 2020/08/13CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Invio domandaUltimo giorno utile per l’invio della domanda del contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consistente nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, potrà trasmettere l'istanza a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà utilizzare:
Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione (quadro A - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, potrà essere predisposto in formato pdf (scarica il Modello EDITABILE con relative istruzioni), e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate. Per approfondire vedi “Contributo a fondo perduto “Covid”: domande da oggi - La CdG n. 135 del 15.06.2020”. | 14 | 15 | 16 |
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Scadenze 2020/08/20DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Versamenti Imposte (per i soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 3° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta del versamento della 2° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio"). IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita ISA 2020 - Adeguamento e versamentiI soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 3° rata delle imposte, relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 2° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
IVA - Registrazione corrispettiviSoggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD. In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo:
BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese di Luglio dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (luglio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di Luglio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di giugno), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6007 - Versamento Iva mensile luglio. SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, devono versare in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, ed esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, e che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, con Codice Tributo: 1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif. IVA - Versamento rata del saldo IvaI contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 6° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 1,65%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
ISA 2020 - Adeguamento e versamentiI soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 3° rata delle imposte, relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 2° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES Versamenti Imposte (per i soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 3° rata:
con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 2° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Il versamento saldo Irap deve essere effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio"). ENASARCO - Versamento contributi preponenti nel rapporto di agenzia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 - Versamenti (per i soggetti che beneficiano della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I contribuenti che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020 (previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020), ovvero i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario:
devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Coloro che invece si sono avvalsi del differimento e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020, devono versare la 2° rata delle imposte con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
Per quanto riguarda l’IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020: versamento rataSOGGETTI INTERESSATI: Datori di lavoro e committenti soggetti all'obbligo assicurativo INAIL ADEMPIMENTO Versamento del premio Inail a saldo 2019 e anticipo 2020 : MODALITA' all'Inail in via telematica. il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del premio annuale, maggiorate dalla seconda degli interessi. La rateizzazione non è possibile per i contributi associativi . Va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP (per gli artigiani ).
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTESOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 COMUNICAZIONE MENSILE CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
INPS GESTIONE SEPARATA – Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomiSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, i venditori porta a porta , rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca, soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo . ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO: INPGI - Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendentiSOGGETTI OBBLIGATI Aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti ADEMPIMENTO : Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile. MODALITÀ: Per il versamento dei contributi:modello F24-Accise. Per l'invio della denuncia: procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, - ENTRATEL o - File Internet (FISCONLINE). La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991. IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA. ACQUIRENTE UNICO SPA - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti per opzione
SOGGETTI: Contribuenti Iva trimestrali IVA - Versamento Iva trimestrale Contribuenti naturali
SOGGETTI: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura) INPS CONTRIBUTI IVS – Versamento contributi minimi obbligatori artigiani e commercianti
SOGGETTI OBBLIGATI: Artigiani e commercianti. I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi. IVA - Versamento Iva trimestrale Associazioni sportive dilettantistiche e assimilate
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 | 21 | 22 | 23 |
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Scadenze 2020/08/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili
SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
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Scadenze 2020/08/31INVIO UNIEMENS : flussi dati contributivi e retributivi
SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO LAVORO: Compilazione e/o stampa LULSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. FASI Versamento contributi dirigenti
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali MODALITA':
Per le Imprese: bollettino bancario (bollettino freccia) o l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti. Per le imprese è prevista una opportuna procedura che consente l’acquisizione delle informazioni trimestralmente variate, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. La procedura è raggiungibile accedendo alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”; è disponibile un “Aiuto” con dettagliata descrizione delle procedure disponibili. I IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
CODICE TRIBUTO:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento mensile imposta sui premi incassati
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 - Versamenti (per i soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I contribuenti NON titolari di partita IVA - esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020), nonché i titolari di partita IVA NON interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per coloro che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), si tratta sempre del versamento della 3° rata, ma con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 - Versamenti (per i soggetti che beneficiano della proroga Dpcm del 27 giugno 2020)I contribuenti NON titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020), che si sono avvalsi del differimento previsto dal DPCM 27 giugno 2020, hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020, devono versare la 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,12%. Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020, si tratta della 3° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%. Il versamento va effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Codici Tributo:
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