SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali
ADEMPIMENTO: Versamento contributi integrativi relativi al 3° trimestre per il Fondo Dirigenti di azienda industriale.
MODALITA': Per le Imprese: Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti. Per le imprese è prevista una opportuna procedura che consente l’acquisizione delle informazioni trimestralmente variate, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. La procedura è raggiungibile accedendo alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”; è disponibile un “Aiuto” con dettagliata descrizione delle procedure disponibili. Per i Dirigenti: Le modalità disponibili per i dirigenti che devono versare i contributi per conto proprio (pensionati o iscritti in via convenzionale), sono: il versamento tramite “bollettino bancario freccia” oppure la domiciliazione bancaria (SEPA). I bollettini freccia, aggiornati alla situazione attuale, sono sempre ottenibili in posta elettronica accedendo alle procedure predisposte sulla home page personale, sulla stessa pagina è ora disponibile anche la procedura online di autorizzazione alla domiciliazione bancaria nella sezione “Variazioni online”. Bollettini di saldo o diversi dalla scadenza normale sono richiedibili tramite il servizio “Porre una domanda al Fasi.
I contributi a carico dei dirigenti e delle imprese vanno versati a cadenze trimestrali, rispettando le scadenze statutarie che ricordiamo essere: 28 febbraio per il primo trimestre, 31 maggio per il secondo, 31 agosto per il terzo, 30 novembre per il quarto.
INPS - Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
SOGGETTI: I datori di lavoroaziende private già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese di luglio 2019 (in scadenza il 31.8. che pero cade di sabato).
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10 telematico.
Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
LIBRO UNICO LAVORO – Obbligo di compilazione del Libro Unico (LUL)
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente, entro la fine del mese successivo.
MODALITÀ: Mediante stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) oppure a su stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Per avvalersi di tale modalità bisogna farne comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
SOGGETTI: Imprese industria e Edilizia
ADEMPIMENTO: Termine per presentare all'INPS le domande di CIGOper eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente con modalità telematiche (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
MODALITA': Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - Versamento 3° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA - primo versamento entro il 31 luglio con maggiorazione
SOGGETTI: Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, (REDDITI Persone Fisiche 2019) che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2018 e prima rata di acconto per il 2019) in rate mensili, avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (1° luglio, in quanto il 30 giugno è una domenica)ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e quindi effettuando il primo versamento entro il 31 luglio 2019. ADEMPIMENTO: Versamento 3° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - Versamento 3° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA - primo versamento entro il 1° luglio
SOGGETTI: Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, (REDDITI Persone Fisiche 2019) che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2018 e prima rata di acconto per il 2019)in rate mensili, effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è una domenica). ADEMPIMENTO: Versamento 3° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%. MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
ADEMPIMENTO: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati, relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di luglio (Modello INTRA 12). Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12.
IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (luglio 2019)
MODALITA’:
Modello F24 (con modalità telematiche per i titolari di P. IVA, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA)
Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993
Per le amministrazioni pubbliche il codice è 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993
IMPOSTA DI BOLLO - Versamento 4° rata bimestrale assolta in modo virtuale
SOGGETTI:
Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale
Poste Italiane S.p.a., Banche ed istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera
ADEMPIMENTO:
• Per Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale, versamento della 4° rata bimestrale dell’imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31.01.2019.
• Per Poste Italiane S.p.a., Banche ed istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera, versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.
• Per Poste Italiane S.p.a, versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale - Rata
AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
SOGGETTI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.08.2019 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.08.2019.
MODALITA’: L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula prima della registrazione mediante mod. F24 Elide (con modalità telematiche per i titolari di P. IVA, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA); la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICE TRIBUTO:
• 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
• 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
• 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
• 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
• 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
• 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
• 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
• 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
• 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
ESTEROMETRO 2019 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute soggetti UE / extraUE
SOGGETTI: Soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplaces) di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, ovvero che facilitano:
le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro;
le cessioni di prodotti all'interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
ADEMPIMENTO: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (luglio 2019) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento mensile imposta sui premi incassati
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2019 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Giugno 2019.
MODALITA’: Modello F24-Accise con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216
• 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province
• 3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
• 3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto – Friuli Venezia Giulia
• 3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto – Trento
• 3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto – Bolzano
• 3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 PERSONE FISICHE - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Le persone fisiche NON titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, l’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio.
ADEMPIMENTO: Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), devono effettuare il versamento della terza rata delle imposte risultanti dal modello Redditi PF 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65% senza alcuna maggiorazione. Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, sarebbe la 3° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
CODICE TRIBUTO:
• 4001 Irpef – saldo
• 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata
• 4033 Irpef acconto - prima rata
• 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
• 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
• 3801 addizionale regionale all'Irpef
• 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
• 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
• 3857 interessi pagamento dilazionato - autotassazione addizionale comunale all'Irpef
• 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
• 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
• 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
• 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
• 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
• 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
• 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
• 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
• 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.
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Scadenze 2019/09/16
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
SOGGETTI: Soggetti passivi IVA
ADEMPIMENTO: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel II° trimestre solare del 2019, ovvero:
relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute da perdita di avviamento commerciale
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su contributi, indennità, premi vari, premi e vincite, interessi e capitali vari
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità, premi vari, su premi e vincite, su interessi e redditi di capitali vari, corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici.
1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise.
1052 - Indennità di esproprio occupazione.
1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.
1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni.
1048 - Ritenute su altre vincite e premi.
1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa.
1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti dai soggetti non residenti.
1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi dovuti dai soggetti non residenti.
1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.
1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su cessione titoli e valute
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari.
1058 - Ritenute su plusvalenze e cessioni a termine valute estere.
SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO:
1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali
1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute sui pignoramenti
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale sui compensi bonus e stock options
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1601 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
1901 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna
1920 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in valle d' Aosta
1301 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e valle d'Aosta impianti fuori regione
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO:
1053 - Imposta sostitutiva all’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
1604 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
1305 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - TITOLARI di P.IVA NON ISA Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019).
ADEMPIMENTO: Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica):
Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento 4° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2018.
Versamento 4° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento 4° rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019.
Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte.
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali.
Il tutto con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%, senza alcuna maggiorazione.
Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, sarebbe la 3° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO:
4001 Irpef – saldo
4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto
SOGGETTI: Sostituti d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su redditi derivanti da riscatti di polizze vita
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita.
ISTITUTI DI CREDITO E INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva risultante dal conto unico
SOGGETTI: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
ADEMPIMENTO:
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante dalla scissione dei pagamenti
SOGGETTI: Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva
ADEMPIMENTO: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
MODALITA’: Modello F24 EP o F24 ordinario con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
con l'F24EP (codice tributo 620E)
con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
_________________
SOGGETTI: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
MODALITA’: Modello F24 EP o F24 ordinario con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015 (con l'F24EP)
6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015 (con l'F24 "ordinario")
IVA - Versamento 4° rata SALDO IVA in base alla dichiarazione annuale 2019 - 1° versamento effettuato entro il 1° luglio 2019
SOGGETTI:
Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento differito al entro il 1° luglio (in quanto il 30.06.2019 cade di domenica).
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
ADEMPIMENTO: Versamento 4a rata del saldo Iva 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 4a rata applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
PREPENSIONAMENTO - Versamento isopensione
SOGGETTI: datori di lavoro con piu di 15 dipendenti
ADEMPIMENTO: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione da parte dei datori di lavoro con piu di 15 dipendenti (Normativa di riferimento: Art. 4 L. 92/2012, Legge 205 2017, circolare INPS 119/2013; messaggi INPS n.17768/2013 e n. 9607/2014).
IVA - Registrazione fatture di importo inferiore a 300,00 euro
SOGGETTI: Soggetti fiscali passivi IVA
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro emesse nel mese di Agosto 2019.
MODALITA’: Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota. Documento Riepilogativo Fatture inferiori a 300,00 euro (file excel)
ENTI PUBBLICI - Versamento ritenute e addizionali
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 380E - Irap
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta.
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale regionale e comunale all'IRPEF per cessazione rapporto di lavoro
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO:
3802 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d’imposta
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Soggetti che corrispondono redditi di pensione < 18.000 - Versamento imposte in sede di conguaglio
SOGGETTI:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
ADEMPIMENTO: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
MODALITA’:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Per gli Enti ed organismi pubblici Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
Per gli Enti ed organismi pubblici: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
IVA - Versamento Iva soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche
SOGGETTI: Soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplaces) di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, ovvero che facilitano:
• le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro;
• le cessioni di prodotti all'interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (agosto 2019).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 6008 - Versamento Iva mensile agosto.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 SOGGETTI IRES - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Soggetti Ires “NON interessati dalla proroga prevista dal Decreto Crescita”tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), del modello Dichiarazione IRAP 2019, del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale.
ADEMPIMENTO: Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019:
Versamento 4° rata dell'Ires, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.
Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratterrebbe della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
MODALITA’: Il versamento va effettuato utilizzando Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
• 2001 - Ires acconto - prima rata
• 2003 - Ires - Saldo
• 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
• 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
• 3812 - Irap - acconto - prima rata
• 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI - Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze
SOGGETTI: Banche, SIM , Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie e altri intermediari autorizzati
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI - Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo relativi al mese precedente.
MODALITA': Modello F24.
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
SOGGETTI: Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
ADEMPIMENTO:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
CODICI TRIBUTO: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente. CODICI TRIBUTO: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nelle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, ivi compresi gli intermediari non residenti, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
_____________________
SOGGETTI:Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
MODALITA’ PER TUTTI: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
IVA – Registrazione corrispettivi
SOGGETTI: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi (Circolare n. 8/E/2006).
ADEMPIMENTO: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
MODALITA': Annotazione nel registro dei corrispettivi.
IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA.
ADEMPIMENTO: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
MODALITA’: La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
ADEMPIMENTO: Scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
MODALITA’: Annotazione nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
PESCATORI AUTONOMI - Versamento dei contributi INPS
SOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (articolo 115, codice della navigazione/regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).
Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3, Testo Unico delle leggi sulla pesca/regio decreto 11 marzo 1938, n. 1183, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura.
ADEMPIMENTO: Versamento mensile contributi previdenziali, contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è effettuato sulla misura della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.
MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24.
Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante:
l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
la sede INPS competente;
la causale del contributo;
il codice INPS;
il periodo di riferimento.
TFR - Versamento quota mensile non destinata alle forme pensionistiche complementari
SOGGETTI: Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
ADEMPIMENTO: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
MODALITA': Esclusivamente telematica utilizzando il modello F24 on line
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente
SOGGETTI: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi
SOGGETTI: Condominio in qualità di sostituto d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
CODICE TRIBUTO:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.
OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.
SOGGETTI: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.).
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. in Valori Mobiliari di diritto estero.
1706 - Ritenuta sui titoli aticipi emessi da soggetti residenti.
1707 - Ritenuta sui titoli aticipi emessi da soggetti non residenti.
1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OCIR italiani e lussemburghesi storici.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31.12.2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
INPS – Versamento contributi lavoro dipendente agricolo
SOGGETTI OBBLIGATI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente per i dipendenti tramite il modello F24.
ADEMPIMENTO: Versamento contributi dovuti all'INPS per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali in relazione primo trimestre 2019.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA;
I pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza:
I trimestre - 16 settembre
II trimestre - 16 dicembre
III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo
IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo
N.B. L'INPS ha reso noto, con Messaggio dell'11.08.2017 n. 3284 che, a decorrere 16 settembre 2017 (scadenza per il versamento del I° trimestre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera cartacea contenente tutti i dati per la compilazione del modello F24 , ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.
BANCHE SIM E SOCIETA' FIDUCIARIE - Versamento Imposta sostitutiva su gestione patrimoniale in caso di revoca mandato
SOGGETTI: Banche, SIM e società fiduciarie.
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sostitutiva su risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile
SOGGETTI: Contribuenti IVA mensili
ADEMPIMENTO: Versamento IVA dovuta per il mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 6008 - Versamento IVA mensile Agosto
SOGGETTI: Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
ADEMPIMENTO: Versamento IVA relativa al secondo mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: 6008 - Versamento IVA mensile Agosto
IVA - Versamento rata saldo Iva in base alla dichiarazione annuale - 1° versamento effettuato entro il 18 marzo
SOGGETTI: Contribuenti IVA e Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008, che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2018 versando la 1° rata entro il 18.03.2019 (il 16 marzo è un sabato).
ADEMPIMENTO: Versamento 7a rata dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi(quindi per la settima rata + interessi dell' 1,98%, ricordiamo che la maggiorazione dello 0,33% mensile è dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2019).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
AGRICOLI AUTONOMI - Versamento contributi Inps
SOGGETTI: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2018.
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS del contributo previdenziale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, per il III trimestre 2018. La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote riepilogate nella circ. INPS N. 81 2018.
MODALITA': Gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.
BANCHE E POSTE - Versamento delle ritenute sui bonifici dei contribuenti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni
SOGGETTI: Banche e Poste Italiane
ADEMPIMENTO: Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010
CANONE RAI - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a. e Imprese elettriche. ADEMPIMENTO: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.
MODALITA': Per Acquirente Unico S.p.a.: Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site. Per le Imprese elettriche: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente.
Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
INPGI - Versamento contributi e invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: I giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dipendenti da pubblica amministrazione, iscritti all’INPDAP fino al 31/12/2000, sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI dal 01/01/2001 (ai sensi dell’art. 76 della L. 388/2000), ai soli fini pensionistici (previdenza obbligatoria).
I contributi obbligatori sono quelli dovuti all'INPGI, in parte dal datore di lavoro (pubblico o privato) ed in parte dal lavoratore, ogni qualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicista.
ADEMPIMENTO: Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.
MODALITÀ:
Per il versamento dei contributi:
Dal 1 febbraio 2006 il pagamento dei contributi all'INPGI verrà effettuato con il "pagamento unificato" mediante il modello F24-Accise. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce.
Per l'invio della denuncia:
A decorrere dal 1° Febbraio 2006 le denunce mensili dovranno essere inviate all'INPGI mediante il nuovo sistema di trasmissione telematica che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate. Le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche tenute alla presentazione della denuncia contributiva mensile all’INPGI, dovranno trasmettere i files generati con la versione 3.6.0 (o successive) della procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono: - ENTRATEL - File Internet (FISCONLINE)
La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
La registrazione dei dati retributivi sia in modo interattivo, tramite tastiera, sia importando direttamente i dati da eventuali procedure di gestione degli stipendi;
La verifica della correttezza dei dati retributivi; la completezza delle informazioni immesse; il calcolo dei contributi dovuti;
Il calcolo del conguaglio annuale relativo al contributo aggiuntivo ( legge 438/93 );
La generazione di un file contenente i dati della denuncia da trasmettere via telematica all'Agenzia delle Entrate.
CASAGIT - Versamento contributi e invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.
MODALITA': - per il Versamento dei Contributi: versamento mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN “IT06F0200805365000400802826” - Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. - per l'invio della Denuncia: invio Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected], utilizzando la propria casella di posta certificata.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su provvigioni
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia
SOGGETTI: Sostituti d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni.
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Scadenze 2019/09/19
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute non effettuati entro il 20 Agosto 2019
SOGGETTI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 20 agosto 2019 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
Per i contribuenti:
• 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
• 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
• 1993 - Interessi sul ravvedimento -
• 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
• 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
• 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
• 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
• 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
• 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
• 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
• 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
• 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
• 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Per determinare gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso “Ravvedimento operoso 2019 - Foglio di calcolo excel”
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Scadenze 2019/09/20
FASC - Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario sono obbligate ad iscrivere il proprio personale impiegatizio (impiegati e dal marzo 1991 anche quadri) e a versare un contributo.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
MODALITA’: Il versamento dei contributi deve essere effettuato mediante bonifico e trasmissione della distinta. L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. Scadenza e Valuta: per garantire il corretto accredito dei contributi sui conti degli iscritti, il bonifico deve pervenire sul conto della Fondazione tassativamente entro il 20 del mese successivo a quello del mese di riferimento (es. per gennaio entro e non oltre il 20 febbraio); sarà quindi necessario predisporre il bonifico alcuni giorni prima della scadenza indicata. Causale di Pagamento: La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine, per l’Azienda che sta versando i contributi: - Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01)
N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL
IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Imprese elettriche
ADEMPIMENTO: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati
LAVORO MARITTIMO - Comunicazione assunzioni e cessazioni Modello Unimare
SOGGETTI:
Armatori (persona fisica o soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del Codice della navigazione);
le società di armamento, quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società;
le società complementari.
ADEMPIMENTO: devono comunicare le assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati al Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare. Le comunicazioni obbligatorie, da effettuarsi entro il 20° giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco, sono:
comunicazione di assunzione diretta della gente di mare;
comunicazione di cessazione della gente di mare;
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;
comunicazione unica.
MODALITA': attraverso il servizio online Unimarele comunicazioni possono essere inviate sia compilando un modulo online sia inviando un file in formato xml.
Il sistema informatico rilascia una ricevuta che attesta il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto.
Se il servizio informatico non dovesse funzionare, si può adempiere all'obbligo consegnando il contratto di arruolamento o il documento di sbarco all'ufficio di collocamento della gente di mare ove ha luogo l'imbarco o lo sbarco. È comunque obbligatorio effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile dal ripristino del sistema.
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Comunicazione Obbligatoria contratti Modello Unificato Somm
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
ADEMPIMENTO: devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati.
MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm.
Il modulo, compilato a cura delle agenzie per il lavoro, vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione:
inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
trasferimento del lavoratore in missione;
cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
cessazione anticipata della missione).
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Scadenze 2019/09/25
ENPAIA AZIENDE AGRICOLE - Versamento Contributi e invio Denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro agricoli
ADEMPIMENTO: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
MODALITA': Tramite M.Av. bancario, pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. È inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca.
INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili
SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.
ADEMPIMENTO: Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuatenei confronti di soggetti UE:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater)
Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sonostati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sempre dal 1° gennaio 2018 anche per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi a prestazioni di servizi ricevute (Modelli INTRA 2-quater), rimangono obbligatori ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
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Scadenze 2019/09/30
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 PERSONE FISICHE - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Le persone fisiche NON titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, l’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio.
ADEMPIMENTO: Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), devono effettuare il versamento della quarta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi PF 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98% senza alcuna maggiorazione. Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, sarebbe la 3° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per i contribuenti che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Redditi Pf 2019, Redditi Sp 2019 e Irap 2019) devono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per il 2019, senza interessi.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
CODICE TRIBUTO:
• 4001 Irpef – saldo
• 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata
• 4033 Irpef acconto - prima rata
• 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
• 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
• 3801 addizionale regionale all'Irpef
• 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
• 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
• 3857 interessi pagamento dilazionato - autotassazione addizionale comunale all'Irpef
• 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
• 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
• 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
• 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
• 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
• 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
• 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
• 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
• 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.
IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in Italia da parte di soggetti stabiliti in Stati non UE
SOGGETTI: Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità.
ADEMPIMENTO: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
MODALITA': Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
SOGGETTI: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato.
ADEMPIMENTO: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, relativi al periodo d'imposta 2018.
MODALITA': Presentazione con modalità telematica.Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI: Soggetti - che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità - esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTO: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 1843 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI - Versamento Imposta sostitutiva
SOGGETTI: Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità.
ADEMPIMENTO: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: 1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 SOGGETTI IRES - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità.
ADEMPIMENTO: Versamento, a titolo di saldo 2018 o come prima rata dell'anno 2019, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2019, Enc 2019 e Irap 2019 senza interessi, e del saldo Iva 2018 in unica soluzione o come prima rata, risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019).
MODALITA’: Il versamento va effettuato utilizzando Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 2003 Ires - saldo
• 2001 Ires acconto - prima rata
• 2004 addizionale Ires - acconto prima rata
• 2006 addizionale Ires - saldo
• 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata
• 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo
• 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
• 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
• 2025 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - saldo
• 2041 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto prima rata
• 1126 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
• 1821 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
• 1822 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
• 1823 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
• 3800 Irap - saldo
• 3812 Irap acconto - prima rata
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati, relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Agosto (Modello INTRA 12). Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12.
ESTEROMETRO 2019 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute soggetti UE / extraUE
SOGGETTI: Soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplaces) di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, ovvero che facilitano:
le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro;
le cessioni di prodotti all'interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
ADEMPIMENTO: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Agosto 2019) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
GRUPPO IVA - Presentazione modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA
SOGGETTI: Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA.
ADEMPIMENTO: Presentazione della dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1) per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
MODALITA’: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (agosto 2019)
MODALITA’:
Modello F24 (con modalità telematiche per i titolari di P. IVA, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA)
Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
Per le amministrazioni pubbliche il codice è 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.
730/2019 SECONDO O UNICO ACCONTO - Comunicazione al sostituto d'imposta di non volerlo effettuare o in misura inferiore
SOGGETTI: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato.
ADEMPIMENTO: Comunicazione al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.
MODALITA’: Consegna diretta al sostituto d'imposta
SOGGETTI: Proprietari persone fisiche o società - che esercitano attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità - non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità.
ADEMPIMENTO: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit¿i noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005.
Per approfondire le questioni di carattere amministrativo e fiscale che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto” relativamente a privati e imprese, segnaliamo l'ebook in pdf La nautica da diporto (eBook).
INPS - Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
SOGGETTI: I datori di lavoroaziende private già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10 telematico.
Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 PERSONE FISICHE - Presentazione cartacea tardiva entro 90 giorni dalla scadenza del termine
SOGGETTI: Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2019" entro il 1° luglio 2019.
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2019", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
MODALITA’: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
CODICE TRIBUTO: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC - che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)
Le società aderenti al consolidato fiscaleo al regime di trasparenza fiscale - che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) - che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze - che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)
ADEMPIMENTO:
I primi devono devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, in cui deve essere riportato il codice tributo: 1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07.
I secondi devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo: 1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07.
Gli ultimi devono versare in un'unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
• 1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
• 1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
• 1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
• 1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).
SUPERBOLLO AUTO - Versamento
SOGGETTI: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2019 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
ADEMPIMENTO: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
MODALITA’: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
CODICE TRIBUTO: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica
BOLLO AUTO - Versamento
SOGGETTI: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2019 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
ADEMPIMENTO: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).
MODALITA’: Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.
5 PER MILLE anno 2019 - Remissione in bonis
SOGGETTI:
Enti del volontariato
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Enti della Ricerca scientifica e dell’università
Enti della Ricerca sanitaria
ADEMPIMENTO: Regolarizzazione della posizione per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2019 che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo.
Enti del volontariato:
Per gli enti interessati che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2019 ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto, abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore o abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 2 luglio, occorre:
presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
trasmettere, tramite raccomandata A/R, o a mezzo Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata copia del documento del sottoscrittore
pagare contestualmente una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115.
Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale:
Per le Asd interessate che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 7 maggio 2019 ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto, abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore o abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 2 luglio, occorre:
presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
trasmettere al Coni, tramite raccomandata A/R, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata copia del documento del sottoscrittore
pagare contestualmente una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide con indicazione del codice tributo 8115.
Enti della ricerca scientifica e dell’università:
Gli enti interessati possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono illustrate sul sito web del Miur http://cinquepermille.miur.it.
Enti della ricerca sanitaria:
Gli enti interessati possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Per le modalità da seguire per la regolarizzazione occorre contattare il ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - Versamento 1° rata imposte contribuenti TITOLARI di P.IVA SOGGETTI ISA
SOGGETTI: Contribuenti TITOLARI di partita IVA SOGGETTI ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2019, REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2018 e prima rata di acconto per il 2019) in unica soluzione o in rate mensili, entro il 30 settembre 2019.
Riferimenti normativi: L’articolo 12-quinquies del Decreto Crescita (34/2019) ha prorogato al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
ADEMPIMENTO:
Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2018.
Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
Versamento in unica soluzione o come prima rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitatoCODICI TRIBUTO:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - Versamento 4° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA - primo versamento entro il 1° luglio
SOGGETTI: Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, (REDDITI Persone Fisiche 2019) che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2018 e prima rata di acconto per il 2019)in rate mensili, effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è una domenica). ADEMPIMENTO: Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,98%. MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - Versamento 4° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA - primo versamento entro il 31 luglio con maggiorazione
SOGGETTI: Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, (REDDITI Persone Fisiche 2019) che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2018 e prima rata di acconto per il 2019) in rate mensili, avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (1° luglio, in quanto il 30 giugno è una domenica)ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 e quindi effettuando il primo versamento entro il 31 luglio 2019. ADEMPIMENTO: Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
730/2019 SECONDO O UNICO ACCONTO - Comunicazione al sostituto d'imposta di non volerlo effettuare o in misura inferiore
SOGGETTI: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato
ADEMPIMENTO: Comunicazione al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3
MODALITA': Consegna diretta al sostituto d'imposta
SOGGETTI: Imprese industria e Edilizia
ADEMPIMENTO: Termine per presentare all'INPS le domande di CIGOper eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente con modalità telematiche (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
MODALITA': Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
LIBRO UNICO LAVORO – Obbligo di compilazione del Libro Unico (LUL)
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente, entro la fine del mese successivo.
MODALITÀ: Mediante stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) oppure a su stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Per avvalersi di tale modalità bisogna farne comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.