NOTIFICA CARTELLE E PIGNORAMENTI - si riparte dopo la sospensione
Dal 1° settembre riprende l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non sono state iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (31 agosto 2021).
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno anche ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito (ricordiamo infatti che fino al 31 agosto sono stati sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
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Scadenze 2021/09/2
CONTRIBUTO ALTERNATIVO SOSTEGNI BIS - Invio domanda
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica.
Ricordiamo che il contributo in oggetto è alternativo al contributo Sostegni bis automatico (previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto) consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo Sostegni 1, ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione (di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
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Scadenze 2021/09/6
CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE - Invio domanda
ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021, ha differito al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre) il termine ultimo per l'invio dell'istanza.
Ultimo giorno utile per presentare le domande, da parte del locatore, al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione, il cd. Bonus riduzione canoni locazioni 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web,
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
Ricordiamo che, l’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:
il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.
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Scadenze 2021/09/15
IVA - Fatturazione differita mese precedente
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
IVA - Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato
di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti ISA
I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione:
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti ISA
I soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solareche approvano il bilancio entro 120 giornidalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione:
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021
Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.
IVA - Registrazione corrispettivi
Soggetti esercenti ilcommercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l’obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.
RIALLINEAMENTO - Versamento imposta sostitutiva
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, in cui deve essere riportato il codice tributo:
1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07.
N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo,
Anche le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che optano per il riallineamento delle divergenze devono versare in unica soluzione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).
Tutti i soggetti sopra indicati, devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice sintetico di affidabilità, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli esercenti attività d’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione . Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche indicando il codice tributo:
1843 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali.
Gli esercenti attività d'impresacon periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. n. 185/2008 devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione dei seguenti codici tributo:
1821 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
1822 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori altre attività
1823 imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 - Maggiori valori crediti.
Le società che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del seguente codice tributo:
1126 imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2021, ovvero:
relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 16 settembre;
per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento imposta sostitutiva
Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario con il codice Tributo:
1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice Tributo:
1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto 2021 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 1919.
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute per chi effettua assistenza fiscale
I Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono versare le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO
1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI - Versamenti
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono provvedere al versamento:
della rata relativa al canone Rai, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 3935.
della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro, utilizzando il codice tributo: 1001.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti NON ISA
I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con periodo d'imposta coincidente con l'anno solareche approvano il bilancio entro 120 giornidalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misuradello 0,84% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 3° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti ISA
I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solareche approvano il bilancio entro 120 giornidalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%:
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti NON ISA
I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità e che hanno scelto il pagamento rateale effettuandoil primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 4° rata, con applicazione degli interessi nella misuradello 0,84% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 3° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti ISA
I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%:
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo disaldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto.
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
I sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
I codici tributo da utilizzare:
4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
4059 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
4060 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
F24EP (codice tributo 620E)
e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
621E (per l'F24Ep) e
6041 (per l'F24 "ordinario").
IVA - Versamento rata saldo Iva 2020
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 7° rata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 7a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'1,98%).
Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vita
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita
OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato,utilizzando i seguenti codici tributo:
Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002 emolumenti arretrati
1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
1025 obbligazioni e titoli similari
1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
1024 proventi indicati sulle cambiali
1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
1048 altre vincite e premi
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
1052 indennità di esproprio
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
3848 addizionale comunale Irpef – saldo
3802 addizionale regionale Irpef
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
INPS versamento contributi dipendenti agricoli
I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all'INPS per i dipendenti:
operai a tempo indeterminato e determinato e
compartecipanti individuali
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA; I pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza come specificato di seguito:
I trimestre - 16 settembre
II trimestre - 16 dicembre
III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo
IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo
N.B. L'INPS ha reso noto, con Messaggio dell'11.08.2017 n. 3284 che, a decorrere 16 settembre 2017 (scadenza per il versamento del I° trimestre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera cartacea contenente tutti i dati per la compilazione del modello F24 , ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.
Si ricordano di seguito le aliquote per il 2020:
1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2020, l’aliquota contributiva sale nella misura complessiva al 29,30%, di cui resta pero invariato l’8,84% a carico del lavoratore.
2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva ha gia raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, a seguito della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti :
Le aliquote INAIL sono confermate nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro - 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro - 3,1185%
4. Le agevolazioni per zone tariffarie sono immutate rispetto al 2019
RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata.
Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.
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Scadenze 2021/09/20
FASC Versamento contributi mensili
Soggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta.
Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine:
Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato.
Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL
SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contratti
Le agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis)
IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TV
Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), tramite modello F24 utilizzando i codici tributo:
1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
2003 - Ires - Saldo
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuatenei confronti di soggetti UE nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sonostati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
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Scadenze 2021/09/28
DICHIARAZIONI DEI REDDITI PF 2021 - Presentazione tardiva modello cartaceo
Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2021", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2021 entro il 30 giugno 2021.
Dovrà essere presentata presso gli uffici postali, ed effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, utilizzando il codice Tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie.
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Scadenze 2021/09/30
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte NON titolari P.Iva
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%.
TAX CREDIT EDICOLE - Presentazione istanze
Ultimo giorno utile per l'invio della domanda di accesso per l'anno 2021 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via:
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
Carta d’Identità Elettronica (CIE),
dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".
Per gli anni 2021 e 2022, possono accedere al beneficio:
gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
CONTRIBUTO PEREQUATIVO - Presentazione Dichiarazione dei Redditi
Differito 30 settembre 2021 (in luogo del 10 settembre) il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.
In considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, con un dPCm viene così modificata la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021,
Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.
IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA beni e servizi acquistati e importati
Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:
Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)
I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:
consegna diretta
servizio postale
"corriere espresso".
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari
Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.
Rimborsi Iva Ue residenti
I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
FATTURE ELETTRONICHE - Adesione consultazione
Ultimo giorno utile per gli operatori Iva, gli intermediari dagli stessi delegati, i consumatori finali per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
L’ulteriore differimento lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2021 n. 172890, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021”.
5 PER MILLE REMISSIONE IN BONIS - Regolarizzazione iscrizioni
Ultimo giorno per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2021, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo.
Tutti questi enti potranno porre rimedio alla loro “dimenticanza” inviando la richiesta all’Agenzia delle entrate. Stessa opportunità anche per gli enti della ricerca scientifica e dell’università,e per glienti della ricerca sanitaria, che dovranno però rivolgersi, rispettivamente, al Miur e al ministero della Salute.
Gli enti del volontariato:
che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato) ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, devono trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore,
che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, devono trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente,
in entrambi i casi dovranno e pagare contestualmente una sanzione di 250,00 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115.
Le associazionisportive dilettantistiche:
trasmettere al CONI, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente o la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, e pagare contestualmente la sanzione di 250,00 euro tramite il modello F24-Elide con indicazione del codice tributo 8115.
Gli enti della ricerca scientificae dell’università che non hanno posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile 2021, devono procedere alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono illustrate sul sito web del Miur http://cinquepermille.miur.it.
Gli enti della ricerca sanitaria possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, contattando il ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica, e previo pagamento di una sanzione di 250,00 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115.
730/2021 PRECOMPILATO - Presentazione
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
GRUPPO IVA - Presentazione dichiarazione
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA(Modello AG/1) per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA acquisti intracomunitari
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è 622E da riportare sul modello F24Ep.
SUPERBOLLO AUTO - Versamento
Coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2021 e residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, dovranno versare l'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolosuperiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione, con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o presso banche, poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento online, da parte dei non titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare è il 3364.
BOLLO AUTO - Versamento
Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi con scadenza del bollo auto in agosto 2021, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.
IVA - Richiesta di rimborso dell'IVA beni e servizi acquistati e importati
Presentazione istanza per:
Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)
I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:
consegna diretta
servizio postale
"corriere espresso".
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari
Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.
Rimborsi Iva Ue residenti
I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte NON titolari P.Iva
I contribuenti persone fisicheNON Titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%).
DEFINIZIONE AGEVOLATA - Versamento rata scaduta del 31.07.2020
Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a:
"Rottamazione-ter”,
“Saldo e stralcio”
“Definizione agevolata delle risorse UE”.
Ultimo giorno utile, per non perdere i benefici delle definizioni agevolate di cui sopra, per il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020.
Ricordiamo che, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
ATTENZIONE: Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Fiscale”, nella seduta del 15 ottobre, in ambito riscossione sono state definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE».
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi,essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.
CODICE PIN INPS - Dismissione credenziali di accesso
Ultimo giorno di utilizzo del codice PIN INPS.
Dal 1° ottobre 2021, non sarà più utilizzabile per accedere ai servizi online dell’Istituto:
sia da parte degli operatori professionali (termine prorogato, in luogo del 1° settembre, con il messaggio Inps n. 2926 del 25 agosto 2021)
che da parte dei privati cittadini,
i quali dovranno utilizzare gli altri codici digitali "trasversali", validi per tutte le amministrazioni pubbliche, ovvero:
I Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2021, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno, mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022 - Trasmissione dati spese sanitarie Sistema TS 1° semestre 2021
ATTENZIONE:Slitta dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nelprimo semestre 2021. L'annuncio è stato dato con un comunicato del 26 luglio apparso sul sito del Sistema TS, il MEF ha così accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.
Per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 dovrà essere effettuata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:
entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio - giugno)
entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio - dicembre)
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U. del 06.02.2021 n. 31, che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria
INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente
SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)
a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabili
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento