AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
SOGGETTI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.09.2019 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.09.2019.
MODALITA’: L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula prima della registrazione mediante mod. F24 Elide (con modalità telematiche per i titolari di P. IVA, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA); la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICE TRIBUTO:
• 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
• 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
• 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
• 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
• 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
• 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
• 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
• 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
• 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
2
Scadenze 2019/10/2
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute non effettuati entro il 2 Settembre 2019
SOGGETTI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 2 settembre 2019 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 2 settembre 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
• 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
• 1993 - Interessi sul ravvedimento -
• 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
• 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
• 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
• 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
• 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
• 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
• 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
• 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
• 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
• 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Per determinare gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso “Ravvedimento operoso 2019 - Foglio di calcolo excel”
3
4
5
6
7
8
9
10
Scadenze 2019/10/10
INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al 3° trimestre 2019.
MODALITÀ: I contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
• circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso:
- sportelli postali
- tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps
- sportelli bancari Unicredit Spa
- tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online
• online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite carta di credito;
• Contact Center telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
• bollettino MAV - Pagamento mediante avviso
CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO - Versamento Fondi di previdenza integrativa e assistenziale trimestre
SOGGETTI: Aziende di commercio, trasporto e spedizioni.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre solare precedente (i contributi devono essere versati trimestralmente, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre solare).
MODALITA': FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl. FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl.
11
12
13
14
15
Scadenze 2019/10/15
IVA – Registrazione corrispettivi
SOGGETTI: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione.
ADEMPIMENTO: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
N.B. Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio lo scontrino elettronico per i commercianti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, mentre i soggetti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro, hanno tempo fino al 31/12/2019 per adeguarsi con i nuovi registratori di cassa e quindi possono continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa, rilasciando lo scontrino o la ricevuta fiscale al cliente e compilando il registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Dal 1° gennaio 2020 scatta lo scontrino elettronico per tutti.
MODALITA': Annotazione nel registro dei corrispettivi.
IVA - Fatturazione differita mese precedente
SOGGETTI: Soggetti IVA.
ADEMPIMENTO: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
MODALITA’: La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato
SOGGETTI: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
ADEMPIMENTO: Scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
MODALITA’: Annotazione nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
ACQUIRENTE UNICO SPA - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Acquirente Unico S.p.a.
ADEMPIMENTO: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94
MODALITA': Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site
PREPENSIONAMENTO - Versamento isopensione
SOGGETTI: datori di lavoro con piu di 15 dipendenti
ADEMPIMENTO: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione da parte dei datori di lavoro con piu di 15 dipendenti (Normativa di riferimento: Art. 4 L. 92/2012, Legge 205 2017, circolare INPS 119/2013; messaggi INPS n.17768/2013 e n. 9607/2014).
IVA - Registrazione fatture di importo inferiore a 300,00 euro
SOGGETTI: Soggetti fiscali passivi IVA
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro emesse nel mese di Settembre 2019.
MODALITA’: Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota. Documento Riepilogativo Fatture inferiori a 300,00 euro (file excel)
16
Scadenze 2019/10/16
IVA - Versamento 5° rata SALDO IVA in base alla dichiarazione annuale 2019 - 1° versamento effettuato entro il 1° luglio 2019
SOGGETTI:
Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento differito al entro il 1° luglio (in quanto il 30.06.2019 cade di domenica).
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019
ADEMPIMENTO: Versamento 5a rata del saldo Iva 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 5a rata applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute sui pignoramenti
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 1049 - Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale sui compensi bonus e stock options
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1601 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
1901 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna
1920 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in valle d' Aosta
1301 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e valle d'Aosta impianti fuori regione
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO:
1053 - Imposta sostitutiva all’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
1604 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
1904 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
1905 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
1305 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni
SOGGETTI: Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - TITOLARI di P.IVA - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019). ADEMPIMENTO: Per coloro che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), devono effettuare il versamento della 5° rata:
dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta per l'anno d'imposta 2018, dell'addizionale comunale all'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, delI'Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019,
del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019,
dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,
dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019,
dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali,
il tutto con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, senza alcuna maggiorazione.
Per coloro che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, sarebbe la 4° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Per i contribuenti che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Redditi Pf 2019, Redditi Sp 2019 e Irap 2019), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 settembre 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 devono effettuare il versamento della 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
• 4001 Irpef – saldo
• 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
• 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl n.185/2008 – “tassa etica”)
• 4033 Irpef acconto - prima rata
• 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
• 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
• 3800 Irap - saldo
• 3812 Irap acconto - prima rata
• 3801 addizionale regionale all'Irpef
• 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
• 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
• 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
• 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
• 1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
• 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
• 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
• 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
• 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
• 4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
• 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
• 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
• 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
• 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
• 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
• 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
• 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su redditi derivanti da riscatti di polizze vita
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita.
ISTITUTI DI CREDITO E INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva risultante dal conto unico
SOGGETTI: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
ADEMPIMENTO:
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante dalla scissione dei pagamenti
SOGGETTI: Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva
ADEMPIMENTO: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
MODALITA’: Modello F24 EP o F24 ordinario con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
con l'F24EP (codice tributo 620E)
con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
_________________
SOGGETTI: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
MODALITA’: Modello F24 EP o F24 ordinario con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015 (con l'F24EP)
6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015 (con l'F24 "ordinario")
SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO:
1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali
1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
ENTI PUBBLICI - Versamento ritenute e addizionali
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 380E - Irap
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta.
________________________________
SOGGETTI: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
MODALITA’: Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009
UTILI DISTRIBUITI - Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare
SOGGETTI: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta
1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento addizionale regionale e comunale all'IRPEF per cessazione rapporto di lavoro
SOGGETTI: Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche o tramite intermediario abilitato
CODICE TRIBUTO:
3802 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d’imposta
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte e ritenute non effettuati entro il 16 Settembre 2019
SOGGETTI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 16 settembre 2019 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
• 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
• 1993 - Interessi sul ravvedimento -
• 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
• 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
• 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
• 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
• 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
• 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
• 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
• 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
• 8904 - Sanzione pecuniaria Iva
• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
• 8907 - Sanzione pecuniaria Irap
• 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
• 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Per determinare gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso “Ravvedimento operoso 2019 - Foglio di calcolo excel”
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello (modello REDDITI SC 2019 e modello ENC 2019), del modello Dichiarazione IRAP 2019, del modello Dichiarazione IVA 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale.
ADEMPIMENTO: Per coloro “NON interessati dalla proroga prevista dal Decreto Crescita” che hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono effettuare il versamento della 5° rata:
dell'Ires, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16 %.
del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.
Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Per i Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 settembre 2019, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71, devono effettuare il versamento della 2° rata dell'Ires, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
MODALITA’: Il versamento va effettuato utilizzando Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 2003 Ires - saldo
• 2001 Ires acconto - prima rata
• 2004 addizionale Ires - acconto prima rata
• 2006 addizionale Ires - saldo
• 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata
• 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo
• 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
• 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
• 2025 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - saldo
• 2041 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto prima rata
• 3800 Irap - saldo
• 3812 Irap acconto - prima rata
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
• 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.
ADEGUAMENTO ISA - Adeguamento e Versamento
SOGGETTI: I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale.
ADEMPIMENTO: Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la 5° rata dell’Irpef, dell'Iva, dell'Ires, dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello1,16%.
Si tratta invece della 4° rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
Si tratta della 2° rata per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 settembre 2019, seguendo i criteri precisati dalla Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18 %.
MODALITA’: Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
• 4001 - Irpef Saldo
• 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva
• 2003 - Ires – Saldo
• 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
IVA - Versamento Iva soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche
SOGGETTI: Soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplaces) di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, ovvero che facilitano:
• le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro;
• le cessioni di prodotti all'interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
ADEMPIMENTO: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (settembre 2019).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 6009 - Versamento Iva mensile settembre.
CANONE RAI - Versamento rata da parte di soggetti che corrispondono pensioni < 18.000 euro
SOGGETTI:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
ADEMPIMENTO: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
MODALITA’: A seconda del soggetto:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: A seconda del soggetto che corrisponde la pensione:
3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010
393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Soggetti che corrispondono redditi di pensione < 18.000 - Versamento imposte in sede di conguaglio
SOGGETTI:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
ADEMPIMENTO: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
MODALITA’:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Per gli Enti ed organismi pubblici Modello F24 EP con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
Per gli Enti ed organismi pubblici: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE - Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
SOGGETTI:
• Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
• Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
ADEMPIMENTO: Versamento delle delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di Settembre.
MODALITA’: Modello F24 / F24 EP con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO: Per i Sostituti d’imposta:
• 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO
• 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
• 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
• 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto
• 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo
• 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
• 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Per gli enti e organismi pubblici:
• 118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
• 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto
• 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730
• 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
• 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
• 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO
• 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO
IVA - Versamento rata saldo Iva in base alla dichiarazione annuale - 1° versamento effettuato entro il 18 marzo
SOGGETTI: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2018 versando la 1° rata entro il 18.03.2019 (il 16 marzo è un sabato).
ADEMPIMENTO: Versamento 8a rata dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi(quindi per l'ottava rata + interessi del 2,31%, ricordiamo che la maggiorazione dello 0,33% mensile è dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2019).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
SOGGETTI: Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
ADEMPIMENTO:
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
CODICI TRIBUTO: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente. CODICI TRIBUTO: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012
_____________________
SOGGETTI: Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nelle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, ivi compresi gli intermediari non residenti, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
_____________________
SOGGETTI:Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente CODICI TRIBUTO: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
MODALITA’ PER TUTTI: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
PESCATORI AUTONOMI - Versamento dei contributi INPS
SOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (articolo 115, codice della navigazione/regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).
Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3, Testo Unico delle leggi sulla pesca/regio decreto 11 marzo 1938, n. 1183, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura.
ADEMPIMENTO: Versamento mensile contributi previdenziali, contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è effettuato sulla misura della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.
MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24.
Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante:
l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
la sede INPS competente;
la causale del contributo;
il codice INPS;
il periodo di riferimento.
TFR - Versamento quota mensile non destinata alle forme pensionistiche complementari
SOGGETTI: Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
ADEMPIMENTO: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
MODALITA': Esclusivamente telematica utilizzando il modello F24 on line
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente
SOGGETTI: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi
SOGGETTI: Condominio in qualità di sostituto d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
CODICE TRIBUTO:
1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.
OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.
SOGGETTI: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.).
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. in Valori Mobiliari di diritto estero.
1706 - Ritenuta sui titoli aticipi emessi da soggetti residenti.
1707 - Ritenuta sui titoli aticipi emessi da soggetti non residenti.
1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OCIR italiani e lussemburghesi storici.
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita
SOGGETTI: Imprese di assicurazione.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31.12.2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI - Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze
SOGGETTI: Banche, SIM , Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie e altri intermediari autorizzati
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato).
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.
CODICE TRIBUTO: 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
BANCHE SIM E SOCIETA' FIDUCIARIE - Versamento Imposta sostitutiva su gestione patrimoniale in caso di revoca mandato
SOGGETTI: Banche, SIM e società fiduciarie.
ADEMPIMENTO: Versamento dell’imposta sostitutiva su risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile
SOGGETTI: Contribuenti IVA mensili
ADEMPIMENTO: Versamento IVA dovuta per il mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario
CODICE TRIBUTO: 6009 - Versamento IVA mensile Settembre
SOGGETTI: Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
ADEMPIMENTO: Versamento IVA relativa al secondo mese precedente
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO: 6009 - Versamento IVA mensile Settembre
INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI - Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo relativi al mese precedente.
MODALITA': Modello F24.
BANCHE E POSTE - Versamento delle ritenute sui bonifici dei contribuenti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni
SOGGETTI: Banche e Poste Italiane
ADEMPIMENTO: Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente.
Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
INPGI - Versamento contributi e invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: I giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dipendenti da pubblica amministrazione, iscritti all’INPDAP fino al 31/12/2000, sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI dal 01/01/2001 (ai sensi dell’art. 76 della L. 388/2000), ai soli fini pensionistici (previdenza obbligatoria).
I contributi obbligatori sono quelli dovuti all'INPGI, in parte dal datore di lavoro (pubblico o privato) ed in parte dal lavoratore, ogni qualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicista.
ADEMPIMENTO: Versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.
MODALITÀ:
Per il versamento dei contributi:
Dal 1 febbraio 2006 il pagamento dei contributi all'INPGI verrà effettuato con il "pagamento unificato" mediante il modello F24-Accise. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce.
Per l'invio della denuncia:
A decorrere dal 1° Febbraio 2006 le denunce mensili dovranno essere inviate all'INPGI mediante il nuovo sistema di trasmissione telematica che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate. Le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche tenute alla presentazione della denuncia contributiva mensile all’INPGI, dovranno trasmettere i files generati con la versione 3.6.0 (o successive) della procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono: - ENTRATEL - File Internet (FISCONLINE)
La procedura DASM - Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico -, è un software che l'INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili. La procedura consente:
La registrazione dei dati retributivi sia in modo interattivo, tramite tastiera, sia importando direttamente i dati da eventuali procedure di gestione degli stipendi;
La verifica della correttezza dei dati retributivi; la completezza delle informazioni immesse; il calcolo dei contributi dovuti;
Il calcolo del conguaglio annuale relativo al contributo aggiuntivo ( legge 438/93 );
La generazione di un file contenente i dati della denuncia da trasmettere via telematica all'Agenzia delle Entrate.
CASAGIT - Versamento contributi e invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.
MODALITA': - per il Versamento dei Contributi: versamento mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN “IT06F0200805365000400802826” - Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. - per l'invio della Denuncia: invio Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected], utilizzando la propria casella di posta certificata.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su provvigioni
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia
SOGGETTI: Sostituti d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto
SOGGETTI: Sostituti d'imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute da perdita di avviamento commerciale
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su contributi, indennità, premi vari, premi e vincite, interessi e capitali vari
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità, premi vari, su premi e vincite, su interessi e redditi di capitali vari, corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici.
1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise.
1052 - Indennità di esproprio occupazione.
1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.
1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni.
1048 - Ritenute su altre vincite e premi.
1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa.
1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti dai soggetti non residenti.
1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi dovuti dai soggetti non residenti.
1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.
1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute su cessione titoli e valute
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO:
1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari.
1058 - Ritenute su plusvalenze e cessioni a termine valute estere.
17
18
19
20
Scadenze 2019/10/20
REGIME SPECIALE IVA MOSS - Trasmissione telematica della dichiarazione e versamento IVA
SOGGETTI:
Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972
Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
ADEMPIMENTO: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it. L'Iva dovuta dovrà essere versata con addebito su conto corrente postale o bancario. N.B. Il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo
21
Scadenze 2019/10/21
FASC - Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario sono obbligate ad iscrivere il proprio personale impiegatizio (impiegati e dal marzo 1991 anche quadri) e a versare un contributo.
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
MODALITA’: Il versamento dei contributi deve essere effettuato mediante bonifico e trasmissione della distinta. L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. Scadenza e Valuta: per garantire il corretto accredito dei contributi sui conti degli iscritti, il bonifico deve pervenire sul conto della Fondazione tassativamente entro il 20 del mese successivo a quello del mese di riferimento (es. per gennaio entro e non oltre il 20 febbraio); sarà quindi necessario predisporre il bonifico alcuni giorni prima della scadenza indicata. Causale di Pagamento: La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine, per l’Azienda che sta versando i contributi: - Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01)
N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL
IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio relativi al canone TV
SOGGETTI: Imprese elettriche
ADEMPIMENTO: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati
LAVORO MARITTIMO - Comunicazione assunzioni e cessazioni Modello Unimare
SOGGETTI:
Armatori (persona fisica o soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del Codice della navigazione);
le società di armamento, quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società;
le società complementari.
ADEMPIMENTO: devono comunicare le assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati al Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare. Le comunicazioni obbligatorie, da effettuarsi entro il 20° giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco, sono:
comunicazione di assunzione diretta della gente di mare;
comunicazione di cessazione della gente di mare;
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;
comunicazione unica.
MODALITA': attraverso il servizio online Unimarele comunicazioni possono essere inviate sia compilando un modulo online sia inviando un file in formato xml.
Il sistema informatico rilascia una ricevuta che attesta il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto.
Se il servizio informatico non dovesse funzionare, si può adempiere all'obbligo consegnando il contratto di arruolamento o il documento di sbarco all'ufficio di collocamento della gente di mare ove ha luogo l'imbarco o lo sbarco. È comunque obbligatorio effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile dal ripristino del sistema.
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Comunicazione Obbligatoria contratti Modello Unificato Somm
SOGGETTI: Le agenzie di somministrazione lavoro
ADEMPIMENTO: devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati.
MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm.
Il modulo, compilato a cura delle agenzie per il lavoro, vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione:
inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
trasferimento del lavoratore in missione;
cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
SOGGETTI: Titolari di partita IVA
ADEMPIMENTO: Versamento imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019 (luglio - agosto - settembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
MODALITA': l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, all'interno all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio(SdI). Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
PREVINDAPI – Denuncia e versamento trimestrale del contributo
SOGGETTI OBBLIGATI: Piccole e medie aziende industriali e aziende industriali
ADEMPIMENTO: Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.
Le aziende che occupano dirigenti iscritti al PREVINDAPI devono effettuare il versamento dei contributi dovuti con cadenza trimestrale. I trimestri cominciano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile.
MODALITÀ: Invio al Previndapi del modulo PREV/1 a cura dell'azienda tramite internet, contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Il versamento dei contributi deve essere effettuato mediante bonifico bancario.
MISURATORI FISCALI - Trasmissione delle operazioni di verifica periodica
SOGGETTI: Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati.
ADEMPIMENTO: Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente. La scadenza, originariamente fissata al 20 ottobre 2019, slitta al 21 ottobre in quanto il 20 cade di domenica.
MODALITA’: Mediante invio telematico.
22
Scadenze 2019/10/22
PREVINDAI – Denuncia e versamento trimestrale del contributo
SOGGETTI OBBLIGATI: Aziende industriali
ADEMPIMENTO: Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.
MODALITÀ:
Per la Denuncia
Per ciascun trimestre è necessario comunicare, tramite la dichiarazione contributiva (mod. 050), l'ammontare del contributo dovuto per ciascun dirigente. Tale adempimento deve essere assolto mediante la funzione guidata "Compilazione mod. 050", presente nell'area riservata alle aziende o agli studi di consulenza, accessibile tramite password.
Il modulo riporta i nominativi dei dirigenti già registrati per i quali sussiste obbligo contributivo; per ciascuno di essi deve essere indicato l'ammontare del contributo complessivamente dovuto e la relativa ripartizione nelle quote di cui si compone in funzione delle scelte contributive operate dall'aderente e già comunicate a Previndai tramite l'apposita modulistica.
Al termine della compilazione è necessario stampare, timbrare, sottoscrivere la dichiarazione e inviarla al Fondo.
La trasmissione può essere effettuata tramite:
caricamento del documento (upload), preliminarmente convertito in formato PDF, utilizzando il tasto lampeggiante "Carica";
fax, ai numeri indicati sul modulo stesso.
Dopo l’upload, per verificare quanto trasmesso è possibile cliccare sul tasto “Carica” e visualizzare il documento caricato per il trimestre selezionato. La visualizzazione è disponibile sino a quando la dichiarazione contributiva non è definitivamente acquisita dal Fondo. Da quel momento i dati anagrafico–contributivi comunicati tramite il modulo 050 sono disponibili nella sezione CONSULTAZIONI – Modelli 050.
Per il versamento
I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche quando questo coincida con una festività locale, con il sabato o con un giorno festivo a carattere nazionale.
Il versamento trimestrale del contributo (ovvero di tutte le quote di cui questo si compone - Composizione e aliquote) deve essere effettuato mediante bonifico bancario; a tal fine è stato predisposto lo specifico modulo 053 che, una volta confermato il modulo 050, si rende disponibile alla stampa con l'importo complessivamente dovuto già indicato.
E' necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Per data di versamento, infatti, si deve intendere il giorno della valuta riconosciuta al PREVINDAI che verrà preso a riferimento, in caso di ritardato pagamento, per l'applicazione degli interessi di mora previsti statutariamente.
23
24
25
Scadenze 2019/10/25
INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali
SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.
ADEMPIMENTO: Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuatenei confronti di soggetti UE:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione solo ai fini fiscali.
delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate:
nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater)
Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sonostati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sempre dal 1° gennaio 2018 anche per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi a prestazioni di servizi ricevute (Modelli INTRA 2-quater), rimangono obbligatori ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
ENPAIA AZIENDE AGRICOLE - Versamento Contributi e invio Denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro agricoli
ADEMPIMENTO: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
MODALITA': Tramite M.Av. bancario, pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. È inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca.
730/2019 INTEGRATIVO - Presentazione della dichiarazione modello 730 integrativo
SOGGETTI: Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
ADEMPIMENTO: Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.
MODALITA’: Consegna diretta al C.A.F. o al professionista abilitato.
26
27
28
29
30
Scadenze 2019/10/30
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Dichiarazione trimestrale Imposta di bollo sugli assegni circolari
SOGGETTI: Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari
ADEMPIMENTO: Presentazione della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari
MODALITA': Presentazione al competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate
31
Scadenze 2019/10/31
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 – NON TITOLARI di P.IVA - Versamento rata IMPOSTE a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
SOGGETTI: Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019). ADEMPIMENTO: Per coloro che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), devono effettuare il versamento della 5° rata:
dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta per l'anno d'imposta 2018, dell'addizionale comunale all'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, delI'Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019
del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019.
dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte.
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi
dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019
dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali
il tutto con applicazione degli interessi nella misura dello 1,31%, senza alcuna maggiorazione.
Per coloro che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che invece hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, sarebbe la 4° rata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.
Per i contribuenti che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali SONO STATI APPROVATI gli indici sintetici di affidabilità, tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Redditi Pf 2019, Redditi Sp 2019 e Irap 2019), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 settembre 2019 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 devono effettuare il versamento della 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO:
• 4001 Irpef – saldo
• 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
• 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl n.185/2008 – “tassa etica”)
• 4033 Irpef acconto - prima rata
• 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
• 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
• 3800 Irap - saldo
• 3812 Irap acconto - prima rata
• 3801 addizionale regionale all'Irpef
• 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
• 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
• 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
• 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
• 1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
• 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
• 4040 imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
• 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
• 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
• 4042 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
• 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
• 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
• 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
• 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
• 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
• 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
• 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali - Comunicazione dei dati del trimestre
SOGGETTI: Coloro che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea.
ADEMPIMENTO: Comunicazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente e al 2° trimestre 2019. I dati fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 prot. n. 660061.
BONUS PUBBLICITA': Comunicazione per l'accesso al credito di imposta
SOGGETTI: Continuano a beneficiare del credito d’imposta:
le imprese,
i lavoratori autonomi
e gli enti non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dal 1° al 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
Per il calcolo del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie per il 2019 ti consigliamo il tool in excel Bonus pubblicità (excel 2019)
FATTURAZIONE ELETTRONICA - Adesione al servizio di consultazione
SOGGETTI:
I titolari di partita Iva, o i loro intermediari delegati, potranno aderire al servizio dal portaleFisconline “Fatture e corrispettivi”,
i consumatori finali, invece, dall’area riservata di accesso alla precompilata.
ADEMPIMENTO: Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”. Per avere a disposizione l’archivio delle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2019.
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Trasmissione CU 2019 contenente redditi esenti
SOGGETTI: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta).
ADEMPIMENTO: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2019) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2018.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel
ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
SOGGETTI: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati, relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Settembre (Modello INTRA 12). Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12.
MONITORAGGIO FISCALE - Comunicazione dati dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a euro 15.000,00 nel 2018
SOGGETTI: Intermediari finanziari indicati nell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. N. 231/2007 (Banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ai sensi dell'art. 106 del TUB, società fiduciarie, succursali dei predetti soggetti aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., fiduciarie, cambiavalute, e altri soggetti individuati dal Testo Unico Bancario).
ADEMPIMENTO: Comunicazione, limitatamente alle operazioni poste in essere nell'anno 2018 oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007, dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del Dlgs 231/2007 (gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura SID.
AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
SOGGETTI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.
ADEMPIMENTO: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.10.2019 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.10.2019.
MODALITA’: L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula prima della registrazione mediante mod. F24 Elide (con modalità telematiche per i titolari di P. IVA, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA); la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICE TRIBUTO:
• 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
• 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
• 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
• 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
• 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
• 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
• 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
• 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
• 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
• 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
SETTORE AGRICOLO - Denuncia giornate di lavoro operai agricoli
SOGGETTI: I datori di lavoro agricolo sono tenuti alla denuncia delle giornate di lavoro degli operai occupati a tempo determinato e indeterminato nel trimestre precedente (III TRIMESTRE 2019).
ADEMPIMENTO: L’invio va effettuato all’INPS mediante mod. DMAGUnico trasmesso in via telematica. N.B. Ricordiamo che la legge di bilancio 2019 all'art. 1 comma 1136 ha prorogato nuovamente l'entrata in vigore del sistema Uniemens per la denuncia della manodopera agricola che oggi si realizza con il sistema DMAG trimestrale. La modifica della procedura di comunicazione con l'INPS viene dunque nuovamente rinviata al 1°gennaio 2020.
SOGGETTI: I datori di lavoro agricoli
ADEMPIMENTO: Trimestralmente il datore di lavoro deve presentare all’Inps territorialmente competente il modello "DM AG-UNICO" (circ. 153/2002) al fine di dichiarare le giornate impiegate e la retribuzione corrisposta nel trimestre precedente.
MODALITA': La domanda deve essere esclusivamente inoltrata online all'INPS attraverso il servizio dedicato ComUnica. La DENUNCIA è composta principalmente da due parti:
la prima, utilizzata per indicare i dati aziendali completi e fornire le altre informazioni necessarie per il calcolo contributivo (alla presentazione del DMAG segue infatti il calcolo del dovuto e l'invio del modello F24 per il pagamento).
la seconda, predisposta per l’indicazione dei dati occupazionali e retributivi dei lavoratori al fine di implementare le posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Anche per questo adempimento l'invio online può essere effettuato solo dopo il rilascio del PIN o l'abilitazione alla sezione agricoltura, oltre che direttamente dal datore di lavoro anche dai soggetti intermediari abilitati di cui all'articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12 (circolare 12 luglio 2004, n. 32).
ESTEROMETRO 2019 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute soggetti UE / extraUE
SOGGETTI: Soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplaces) di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, ovvero che facilitano:
• le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro;
• le cessioni di prodotti all'interno della Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
ADEMPIMENTO: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Settembre 2019) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
SOGGETTI: Imprese industria e Edilizia
ADEMPIMENTO: Termine per presentare all'INPS le domande di CIGOper eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente con modalità telematiche (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
MODALITA': Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
LIBRO UNICO LAVORO – Obbligo di compilazione del Libro Unico (LUL)
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente, entro la fine del mese successivo.
MODALITÀ: Mediante stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) oppure a su stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Per avvalersi di tale modalità bisogna farne comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
INPS - Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
SOGGETTI: I datori di lavoroaziende private già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.
Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10 telematico.
Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
MODELLO 770/2019 – Presentazione della dichiarazione
SOGGETTI: Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.
ADEMPIMENTO: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2018 - Mod. "770/2019 Redditi 2018"
MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
SOGGETTI: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali.
ADEMPIMENTO: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
MODALITA': Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
AGENTI E RAPPRESENTANTI - Presentazione del conto provvigioni
SOGGETTI: Aziende mandanti
ADEMPIMENTO: L'art. 1749 del Codice civile prevede l'obbligo, per la casa mandante, di consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute. L'estratto conto è trimestrale e deve essere consegnato all'agente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate. Pertanto le scadenze sono le seguenti:
I trimestre - gennaio/marzo - consegna al massimo entro il 30 aprile
II trimestre - aprile/giugno - consegna al massimo entro il 31 luglio
IV trimestre - luglio/settembre - consegna al massimo entro il 31 ottobre
V trimestre - ottobre/dicembre - consegna al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.