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Scadenze 2021/06/1CREDITO IMPOSTA SOCIETA' AUMENTI DI CAPITALE - Trasmissione istanza di attribuzioneDal 1° giugno alle ore 14:00 e non oltre il 2 novembre 2021, le società che hanno deliberato e integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro (come disposto dall’art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio) potranno trasmettere le istanze l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (Scarica il Modello e istruzioni) Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche:
utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
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Scadenze 2021/06/10FATTURE ELETTRONICHE E REGISTRI CONTABILI 2019 - Ultimo giorno per la conservazione sostitutivaUltimo giorno per i soggetti Iva per provvedere alla conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 nonché dei registri contabili relativi al 2019 seguendo le regole dettate dal combinato disposto tra il DPCM del 3 dicembre 2013 ed il DM 17 giugno 2014 e del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). La proroga che era stata annunciata dal MEF con il Comunicato del 13 marzo 2021 n. 49, ha consentito agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019 (il termine originariamente fissato era il 10 marzo 2021). | 11 | 12 | 13 |
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Scadenze 2021/06/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolatoLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. IVA - Registrazione corrispettiviSoggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. DICHIARAZIONE 730/2021 - Adempimenti sostituti e CAFEntro questa data il sostituto d’imposta o il CAF/professionista abilitato:
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Scadenze 2021/06/16IVA - Versamento rata saldo Iva 2020Versamento della 4° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione (dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima) dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 0,99%). Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest’anno si è presentata entro il 30 aprile 2021). Quindi, il versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16.03.2021. Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES). IMU 2021 - Versamento primo accontoVersamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell’IMU 2021, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF tramite:
ESENZIONE PRIMA RATA IMU La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per i proprietari di immobili nei quali si svolgono attività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Esenti anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Condizione indispensabile per l'agevolazione per le attività turistiche e di intrattenimento è la gestione diretta da parte del soggetto tenuto al pagamento. Non più dovuta la prima rata IMU per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto Sostegni 1 (di cui all’articolo 1, commi 1-4 D.L. n. 41/2021), si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo, che qui riepiloghiamo brevemente:
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento imposta sostitutivaIstituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario con il codice Tributo: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva gestioni individuali portafoglioBanche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il codice Tributo: 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva risparmio amministratoBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice Tributo: 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari. IVA - Versamento Iva soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettronicheI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 - Versamento Iva mensile maggio. SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI - VersamentiI soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono provvedere al versamento:
RIPRESA VERSAMENTI DECRETO RISTORI - Ripresa versamenti sospesi di novembrePagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:
e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Per approfondire leggi Versamenti Iva e ritenute in scadenza a novembre sospesi dal decreto Ristori bis. RIPRESA VERSAMENTI DECRETO RISTORI - Ripresa versamenti sospesi di dicembrePagamento della quarta e ultima rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:
e che hanno deciso di pagare in rate mensili. Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Per approfondire leggi Versamenti Iva, ritenute e contributi in scadenza il 16 dicembre ma non per tutti TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
INPS versamento contributi dipendenti agricoliI datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all'INPS per i dipendenti:
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P. IVA;
N.B. L'INPS ha reso noto, con Messaggio dell'11.08.2017 n. 3284 che, a decorrere 16 settembre 2017 (scadenza per il versamento del I° trimestre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera cartacea contenente tutti i dati per la compilazione del modello F24 , ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. Si ricordano di seguito le aliquote per il 2020: 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole Per l’anno 2020, l’aliquota contributiva sale nella misura complessiva al 29,30%, di cui resta pero invariato l’8,84% a carico del lavoratore. 2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale L’aliquota contributiva ha gia raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, a seguito della legge n. 296/2006. Conseguentemente, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. 3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti : Le aliquote INAIL sono confermate nelle seguenti misure: Assistenza Infortuni sul Lavoro - 10,1250% Addizionale Infortuni sul Lavoro - 3,1185% 4. Le agevolazioni per zone tariffarie sono immutate rispetto al 2019 RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamentoI soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre " "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021" SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. | 17 | 18 | 19 | 20 |
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Scadenze 2021/06/21FASC Versamento contributi mensiliSoggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL MARITTIMI comunicazione assunzioni-cessazioniSoggetti Armatori e società di armamento Adempimento: obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contrattiLe agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis) IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TVLe imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. | 22 | 23 | 24 | 25
Scadenze 2021/06/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliGli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. | 26 | 27 |
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Scadenze 2021/06/29TERZO SETTORE - Convocazione assemblea approvazione BilancioDefinita la proroga al 29 giugno delle assemblee di approvazione del bilancio degli enti del Terzo settore. L’importante intervento si rivolge alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus chiamate ad approvate il bilancio di esercizio, allineando così queste tipologie agli enti non profit (associazioni e fondazioni in generale). L’importante modifica intervenuta con l'art. 8 comma 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che così cita: "All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse", consente quindi di parificare la situazione all’interno del mondo degli enti non profit, permettendo a tutte le organizzazioni (comprese Odv, Aps ed Onlus) di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il prossimo 29 giugno, invece dei 120 giorni, ovvero del 30 aprile, solitamente previsti dallo statuto. Infine è ammessa la possibilità di svolgere l'assemblea in videoconferenza entro il 31 luglio 2021. DICHIARAZIONE 730/2021 - Adempimenti sostituti e CAFEntro questa data il sostituto d’imposta o il CAF/professionista abilitato:
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Scadenze 2021/06/30ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI - Versamento seconda rata imposta sostitutivaI soggetti che al 31.10.2019 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 01.01.2020 (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione, devono versare la seconda rata pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il Codice Tributo:
LOCAZIONI BREVI - Comunicazione annuale
devono inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente. Modalità:
FACTA - Comunicazione annualeIn attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2020, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari". OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensileGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria, esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti. PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR. NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR. LEZIONI PRIVATE - Versamento imposta sostitutivaI docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaLe Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1126 - Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007. N.B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%. OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaI Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
CONSOLIDATO FISCALE - Versamento imposta sostitutivaLe Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
SALDO IVA 2020 - Versamento in unica soluzione o prima rataContribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2021 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2020 entro il 30 giugno 2021, nonché i Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2021, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021. Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 DL 104/2020) - Versamento imposta sostitutivaLe società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC e, che effettuano, ai sensi d dell'art. 110, DL n. 104/2020, la rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019:
devono versare la prima rata di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% se previsto il riconoscimento fiscale (10% per eventuale affrancamento saldo attivo rivalutazione) tramite modello F24 con codice tributo:
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 - Asseverazione e versamento imposta sostitutivaATTENZIONE: Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa. È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno) . L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni. L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
utilizzando i codici tributo:
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2020 - Versamento seconda rata imposta sostitutivaI contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, o il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% (per le partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate e/o i terreni) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, con gli interessi del 3% annuo da versare contestualmente alla rata, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: Codici Tributo:
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2019 - Versamento terza e ultima rata imposta sostitutivaI contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, o il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2019, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% (per i terreni edificabili e con destinazione agricola), dell’11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate), del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con l’aggiunta degli interessi del 3% annuo da versare contestualmente alla rata, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: Codici Tributo:
CANONE RAI - Dichiarazione di non detenzioneI contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello - pdf (Quadro A). La dichiarazione di non detenzione presentata entro il 30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 2021), mentre la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Presentazione cartaceaLe Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2021" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali. NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005 DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020 Soggetti IresI soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento:
Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
ATTENZIONE: Per i soggetti Ires, quest'anno, a seguito dell'emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021 (modifica introdotta dall'art. 3 del decreto Milleproroghe Dl n. 183/2020 convertito nella legge n. 21/2021).
RIALLINEAMENTO - Versamento imposta sostitutivaI contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (riallineamento istantaneo) devono effettuare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il seguente codice tributo:
N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo, Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze devono versare in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
IMPOSTA DI BOLLO - Versamento rataI soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono versare la 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedenteSOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. FATTURE ELETTRONICHE - Adesione consultazioneUlteriore slittamento al 30 giugno 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il nuovo Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618, che qui alleghiamo, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”. DIGITAL TAX - Invio DichiarazioneInvio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX entro il 30 giugno di ogni anno. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. FATTURE ELETTRONICHE - Adesione consultazioneTermine ultimo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo slittamento è stato previsto con il Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618 dell’Agenzia delle Entrate, che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”. DICHIARAZIONE DEI REDDITI EREDI - Presentazione cartaceaGli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 28 febbraio 2021, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA A partire dalla dichiarazione precompilata 2021, l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web. In questo caso il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi PF può essere integrato e inviato fino al 30 novembre. Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730, se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi - PF. Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto deceduto, l’erede deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di erede o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi la propria qualità di erede. In alternativa l’erede può inviare la richiesta all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità. Dopo essere stato abilitato dall’ufficio, l’erede, per accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta, deve:
In presenza di più coeredi, se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare le altre operazioni (ad esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione). L’erede può utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730 ossia nel 2020 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020ATTENZIONE: Proroga al 20 luglio 2021 del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (Comunicato del MEF n. 133 del 28.06.2021) I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato:
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. CEDOLARE SECCA - Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - Ultimo giorno di sospensioneATTENZIONE: Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, è infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, prevista dal Decreto-legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, ovvero:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta riserve matematicheLe Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265. INTERMEDIARI - Versamento sui contratti assicurativiGli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1695 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002. IVIE E IVAFE 2021 - Versamento saldo e primo accontoLe Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
Le Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, con i seguenti Codici Tributo:
Le Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, con modello F24, utilizzando i Codici Tributo:
CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute periodo dicembre 2020 - maggio 2021I condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 - maggio 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2021, devono versare le ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 - maggio 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI - Versamento ritenuteI Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
utilizzando il codice tributo 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni. IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA acquisti intracomunitariGli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è 622E da riportare sul modello F24Ep. |