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Scadenze 2021/07/10INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari. | 11 |
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Scadenze 2021/07/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolatoLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. IVA - Registrazione corrispettiviI soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. | 16
Scadenze 2021/07/16IVA - Versamento rata saldo Iva 2020I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 5° rata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 5a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. IVA - Versamento soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento imposta sostitutivaIstituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario con il codice Tributo: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva risparmio amministrato e gestioni portafoglioBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice Tributo:
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI - VersamentiI soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono provvedere al versamento:
INTERMEDIARI - Versamento imposta di bollo specialeGli intermediari (Banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., stabili organizzazioni in Italia di Banche e di imprese di investimento non residenti), devono versare l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 8111 - Imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6, D.L. 201/2011. DICHIARAZIONI DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento rata imposteI soggetti IRES (soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:
Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposteI contribuenti titolari di partita Iva (soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021), tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%:
Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di giugno (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno. TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamentoI soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre " "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021" UTILI DISTRIBUITI - Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solareVersamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, utilizzando i codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. | 17 | 18 |
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Scadenze 2021/07/20FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . FASC - Versamento contributi Fondo CCNL Logistica
SOGGETTI OBBLIGATI: aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario . FASC Versamento contributi mensiliSoggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL MARITTIMI comunicazione assunzioni-cessazioniSoggetti Armatori e società di armamento Adempimento: obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contrattiLe agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis) IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TVLe imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. REGIME SPECIALE IVA MOSS - Invio dichiarazione e versamento IVAI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia. REGIME SPECIALE IVA MOSS - Invio dichiarazione e versamento IVAI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020 soggetti ISA e forfettariATTENZIONE: Slitta dal 30 giugno al 20 luglio 2021, il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (Comunicato del MEF n. 133 del 28.06.2021) Pertanto per i soggetti ISA e forfetari che beneficiano della proroga Dpcm del 28.06.2021, il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza il 30 giugno, è prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Lo prevede il Dpcm del 28.06.2021. I contribuenti che possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2021, sono:
Per quanto riguarda i soggetti IRES, si tratta dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solareche approvano il Bilancio 2020 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Devono quindi effettuare il versamentoin unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021:
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
MISURATORI FISCALI - Comunicazione di verifica periodicaI fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico. | 21 | 22 | 23
Scadenze 2021/07/23DICHIARAZIONE 730/2021 - Trasmissione e consegna copia dichiarazioneCaf e professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate:
relativi ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2021. Inoltre, devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. | 24 | 25 |
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Scadenze 2021/07/26INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliSOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale. ADEMPIMENTO: Presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
degli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. | 27 | 28 | 29 | 30
Scadenze 2021/07/30DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposteVersamento imposte per i soggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021. I contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare in unica soluzione o come prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto anche per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva (soggetti privati) potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 SOGGETTI IRES - Versamento imposteSoggetti che NON hanno usufruito della proroga Dpcm del 28.06.2021. I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematiche. PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
NUOVI RESIDENTI - Versamento imposta sostitutivaLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR. RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 giugno 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Codici Tributo:
RIALLINEAMENTO - Versamento imposta sostitutivaI contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (riallineamento istantaneo) devono effettuare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il seguente codice tributo:
N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo, Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze devono versare in unica soluzione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
Applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. OPERAZIONI STRAORDINARIE - Versamento imposta sostitutivaLe Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1126 - Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:
applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. OPERAZIONI STRAORDINARIE AFFRANCAMENTO - Versamento imposta sostitutivaI Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che si avvalgono della facoltà di affrancare (di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008), in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, devono effettuare il versamento in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% , sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI - Versamento imposta sostitutivaI proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tramite l’utilizzo del modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005 INTERMEDIARI - Versamento imposta sui contratti assicurativiGli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1695 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta riserve matematicheLe società ed enti che esercitano attività assicurativa, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
SOCIETA' ATTIVITA' DI LOCAZIONE IMMOBILIARE - Versamento imposta sostitutiva Regime tassazione SIIQ e SIINQSocietà per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126. Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. CANONE RAI - Versamento soggetti per i quali non è possibile addebito in fatturaI Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 2 rate semestrali o in 4 rate trimestrali, devono rispettivamente provvedere al versamento:
N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore, utilizzando i seguenti Codici Tributo:
SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI - Versamento ritenuteI Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e utilizzando il codice tributo 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni. | 31
Scadenze 2021/07/31CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedenteSOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. ROTTAMAZIONE TER - Versamento rate 2020ATTENZIONE: Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento contenuta nel Decreto Sostegni n. 41/2021 che ha previsto il differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021. SALDO E STRALCIO - Versamento rate 2020A seguito della proroga contenuta nel Decreto Sostegni n. 41/2021 per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate scadute nel 2020 è differito al 31 luglio 2021. Per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro il 31 luglio 2021 dovranno quindi essere corrisposte le rate scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021. Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021. IVA CREDITO INFRANNUALE - Invio Modello TRI contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e scaricabile qui. ATTENZIONE: Il termine cade di sabato, ed è prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero al 2 agosto 2021. |