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Scadenze 2021/08/16RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamentoI soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre " "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021" | 17 | 18 | 19 | 20
Scadenze 2021/08/20IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento rata imposteI soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell'Iva relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 - 30/6/2021 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposteLe persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2021, Redditi Sp 2021 e Irap 2021) con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%, e del saldo dell’Iva relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,51% (per i contribuenti, titolari di partita Iva, non Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 30 luglio 2021, si tratta della seconda rata, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi Pf 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione. VENDITA A DISTANZA BENI IMPORTATI - Comunicazione trimestraleI Soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi devono inviare comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel secondo trimestre 2021. Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 prot. 660061 ESTEROMETRO - Invio comunicazioneI soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al II trimestre, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127). La scadenza originariamente prevista sarebbe stata il 2 agosto (il 31 luglio cade di sabato), ma poiché l’articolo 37, comma 11-bis, del Dl n. 223/2006, differisce al 20 agosto, gli adempimenti fiscali con scadenza nel periodo tra il 1° e il 20 agosto, automaticamente, slitta anche l’esterometro.
L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, ha stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6007 - Versamento Iva mensile luglio. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IVA - Versamento rata saldo Iva 2020I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 6° rata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 6a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'1,65%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. IVA - Versamento Iva trimestrale contribuenti specialiLiquidazione IVA relativa al 2° trimestre 2021 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto., tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 6032 - Versamento IVA trimestrale - 2° trimestre. Contribuenti trimestrali speciali Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TVLe imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. IVA - Versamento Iva trimestrale Associazioni sportive dilettantistiche e assimilateLe Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento dell'IVA relativa al 2° trimestre (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolatoLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. INPS CONTRIBUTI IVS artigiani e commercianti: versamento rataArtigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS sono tenuti al versamento della rata trimestrale della quota di contributi sul minimale di reddito, tramite il Modello di pagamento F24. S ricorda che nella circolare 28 del 17 febbraio 2020 l' Inps ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, pari a:
e confermato anche per l’anno 2020, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati. ENASARCO versamento contributi aziende preponentiSOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:
Si ricorda il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni. SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contrattiLe agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis) MARITTIMI comunicazione assunzioni-cessazioniSoggetti Armatori e società di armamento Adempimento: obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati FASC Versamento contributi mensiliSoggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. | 21 | 22 | |
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Scadenze 2021/08/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliGli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. | 26 | 27 | 28 | 29 | |
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Scadenze 2021/08/31CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedenteSOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - Ultimo giorno di sospensioneTermine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione (ultima proroga prevista dal Decreto-legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99), ovvero:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposteLe persone fisiche non titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi Pf 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per coloro che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, si tratta della terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Codici Tributo:
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