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Scadenze 2021/10/1AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2021, tramite Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche, mentre i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione, utilizzando i seguenti Codici Tributo:
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Scadenze 2021/10/5DEFINIZIONE AGEVOLATA - Versamento rata scaduta del 31.07.2020Ultimo giorno utile, per non perdere i benefici delle definizioni agevolate per il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020. Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, per i contribuenti ritardatari ma in regola con il pagamento delle rate 2019, il 5 ottobre 2021 scade il termine ultimo per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021). ATTENZIONE: Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Fiscale”, nella seduta del 15 ottobre, in ambito riscossione sono state definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi,essere effettuato entro il 6 dicembre 2021. | 6
Scadenze 2021/10/6CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE - Invio domandaATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021, ha differito al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre) il termine ultimo per l'invio dell'istanza. Ultimo giorno utile per presentare le domande, da parte del locatore, al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione, il cd. Bonus riduzione canoni locazioni 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web, L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore. Ricordiamo che, l’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:
entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020. | 7 | 8 | 9 | 10
Scadenze 2021/10/10INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari. |
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Scadenze 2021/10/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolatoLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. | 16 | 17 |
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Scadenze 2021/10/18SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposteUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), tramite modello F24 utilizzando i codici tributo:
INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutivaBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice Tributo:
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento imposta sostitutivaIstituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario con il codice Tributo 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute per chi effettua assistenza fiscaleI Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono versare le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti NON ISAI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%):
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti ISAI soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,34%:
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI - VersamentiI soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono provvedere al versamento:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti NON ISAI contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%):
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti ISAI contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 3° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,34%:
Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IVA - Versamento rata saldo Iva 2020I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 8° rata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 8a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamentoI soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre " "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021" UTILI DISTRIBUITI - Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solareVersamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, utilizzando i codici tributo:
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Scadenze 2021/10/20FASC Versamento contributi mensiliSoggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contrattiLe agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis) IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TVLe imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. REGIME SPECIALE IVA MOSS - Invio dichiarazione e versamento IVAI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia. MISURATORI FISCALI - Trasmissione delle operazioni di verifica periodicaI fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere telematicamente all'Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente, mediante invio telematico. | 21 | 22 | 23 | 24 |
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Scadenze 2021/10/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliSOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale. ADEMPIMENTO: Presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
degli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. 730/2021 INTEGRATIVO - PresentazioneUltimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata. | 26 | 27 | 28 | 29
Scadenze 2021/10/29TAX CREDIT LIBRERIE - Presentazione istanzeFino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante questo portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta librerie, previsto a favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2020. La dotazione è stata incrementata anche per il 2021 a 18.250.000 euro. | 30 | 31
Scadenze 2021/10/31CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. BONUS PUBBLICITA' 2021 - Invio Istanza prenotazioneUltimo giorno entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente, possono inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti sopra descritti realizzati o da realizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità). La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021), lo ha annunciato il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del con un comunicato del 31.08.2021. Le istanze presentate entro il 31.03.2021 sono comunque valide. La modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica rimane invariata, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. IVA - Dichiarazione trimestrale OSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA OSS relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS) del terzo trimestre 2021. Entro tale termine di scadenza, deve essere effettuato anche il versamento dell’Iva. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e le scadenze per presentare la dichiarazione sono:
È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo. Ricordiamo che per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata dell'Agenzia alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’ . IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, per cui entro il 31 ottobre 2021 dovrà essere versata anche l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese di settembre 2021. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. Riepiloghiamo le scadenze:
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