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Scadenze 2022/10/3AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2022, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
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Scadenze 2022/10/10INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari. 730/2022 - Comunicazione secondo accontoUltimo giorno utile per i contribuenti di comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Scadenze 2022/10/15BONUS EDILIZI - Comunicazione cessione del credito e sconto in fatturaCon la conversione in legge del DL n. 17/2022, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, il nuovo articolo 29-ter consente, per l'anno 2022:
che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni, per le spese relative al periodo 2021, anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022. In merito ricordiamo che l’articolo 10-quater del decreto-legge Sostegni-ter, (n. 4 del 2022) stabilisce che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022. Con la nuova scadenza prevista per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, questi ultimi potranno trasmetterla entro il 15 ottobre 2022. | 16 |
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Scadenze 2022/10/17IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenuteLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di settembre 2022 relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: 1919. BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutivaBanche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre. IVA - Registrazione corrispettivi commercio al minutoI soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono provvedere alla registrazione, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente. DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento rata imposteI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello ENC 2022), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono effettuare il versamento della 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%:
Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposteI contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%:
Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Versamento rata saldo Iva 2021I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativa al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2022, devono versare la 8° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
INPS CONTRIBUTI PESCATORI - Versamento mensileSOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla base della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante: l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - VersamentoSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO:
INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamentiSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
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Scadenze 2022/10/20REGIME SPECIALE IVA MOSS - Invio dichiarazione e versamento IVAI soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia. FASC versamento contributi mensiliSOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE - comunicazione mensileSOGGETTI OBBLIGATI: Le agenzie di somministrazione lavoro ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati. MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento. Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi:
MISURATORI FISCALI - Trasmissione delle operazioni di verifica periodicaI fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico. IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di settembre (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. | 21 | 22 | 23 |
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Scadenze 2022/10/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestraliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2022, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale. CESSIONI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RESI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
N.B. Per entrambi, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater con cadenza trimestrale*. _________________________________ * Ricordiamo che con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:
aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli). Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. 730/2022 INTEGRATIVO - PresentazioneUltimo giorno per i contribuenti per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta:
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Scadenze 2022/10/28INPS CONTRIBUTI IVS artigiani e commercianti: versamento rataArtigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS sono tenuti al versamento della rata trimestrale della quota di contributi sul minimale di reddito, tramite il Modello di pagamento F24. S ricorda che nella circolare 28 del 17 febbraio 2020 l' Inps ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, pari a:
e confermato anche per l’anno 2020, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati. | 29 | 30 |
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Scadenze 2022/10/31CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedenteSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento INVIO UNIEMENS dati mese precedenteSOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO LAVORO - Compilazione/stampaSOGGETTI OBBLIGATI: i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ:
ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. CANONE RAI - VersamentoI contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della quarta rata trimestrale del canone RAI. Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:
N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento Iva intracomunitariaGli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. REGIME SPECIALE IVA OSS - Trasmissione dichiarazione e versamentoI soggetti OSS-UE: soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE che spediscono / trasportano beni a partire dall'Italia (art. 74-sexies, DPR n. 633/72) e i soggetti OSS-NON UE: soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72), devono trasmettere per via telematica la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. Ricordiamo che la Dichiarazione Iva Oss è inviata attraverso il Portale Oss dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale, e le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti:
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. IMPOSTA DI BOLLO - Versamento rata bimestrale assolta in modo virtualeI soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale diversi da quelli indicati nell'articolo 15bis del dpr 642 del 1972, devono versare la 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, tramite modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata MODELLO 770/2022 – Presentazione della dichiarazioneTermine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2021 - Mod. "770/2022 Redditi 2021", esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 5° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%. Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,75%. I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Versamento IVA acquisti intracomunitariGli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è 622E da riportare sul modello F24Ep. AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2022, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
ENTI CREDITIZI - Versamento imposta sostitutiva su finanziamentiGli Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. Ricordiamo che l’acconto dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente deve essere versato in due rate:
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, con il codice tributo: 1545 - Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – ACCONTO. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (settembre 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. IVA - Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR)I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2022 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR. |