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Scadenze 2021/11/2INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedenteSOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. ENTI CREDITIZI - Versamento acconto imposta sostitutivaGli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito devono versare la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. L’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, va pagato in due rate:
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, con indicazione dei codici tributo:
ESTEROMETRO - Invio comunicazioneI soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al III trimestre 2021, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127). I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l'operazione, pertanto le scadenze sono:
L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, ha stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. MODELLO 770/2021 – Presentazione della dichiarazioneTermine ultimo per l'invio del modello 770/2021 per i sostituti di imposta, che quest'anno è fissato al 2 novembre 2021 in quanto la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1 novembre è festivo, esclusivamente per via telematica: a) direttamente dal sostituto d’imposta; b) tramite un intermediario abilitato; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); d) tramite società appartenenti al gruppo. IVA CREDITO INFRANNUALE – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello TR)I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un credito Iva, ovvero un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il Modello IVA TR. Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Il termine cadendo di domenica e il 1° novembre essendo festivo, è prorogato al 2 novembre (primo giorno feriale successivo). AUTOTRASPORTATORI - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 2 novembre 2021, relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021 (terzo trimestre 2021), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021) per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2021. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si ricorda che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate. IVA - Invio Esterometro soggetti che facilitano l’uso di interfaccia elettronicaI soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relative al mese di Settembre. N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018. CANONE RAI - Versamento quarta rataVersamento della quarta rata trimestrale del Canone TV, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Il versamento va effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i Codici Tributo:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti NON ISAI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 5° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%). Il versamento va effettuato con Modello F24, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) o tramite intermediario abilitato. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti ISAI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento al 15 settembre 2021, previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la 3° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%. IMPOSTA DI BOLLO - Versamento 5° rata bimestrale assolta in modo virtualeI soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono versare la 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata RATEIZZAZIONI PRE-COVID - Versamento rate scaduteUltimo giorno utile per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020*, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo). *21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento imposta premi incassatiLe imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2021, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:
DICHIARAZIONI 2021 - Versamento secondo accontoVersamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2021. | 3 | 4
Scadenze 2021/11/4CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE - Invio comunicazione speseUltimo giorno utile per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta sanificazione, da parte dei contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. | 5 | 6 | 7 |
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Scadenze 2021/11/10730/2021 PRECOMPILATO INTEGRATIVO - Rettifica dati sostitutoUltimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 (rettifica dati del sostituto d'imposta) all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. Dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi. Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello, in questa situazione è possibile:
Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”. IMPOSTA DI BOLLO - Versamento sugli assegni circolariBanche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni circolari rilasciati in forma libera in circolazione alla fine del 3° trimestre 2021, utilizzando il modello F23. 730/2021 INTEGRATIVO - Consegna al dipendente o pensionatoTermine ultimo per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati per la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, per il calcolo delle imposte e per la consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo, nonché comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione. | 11 | 12 | 13 | 14 |
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Scadenze 2021/11/15RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Versamento rata imposta sostitutivaVersamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva prevista nella misura unica dell’11%, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020:
e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Questo quanto previsto dall'art. 137 comma 1 del Dl Rilancio (la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio, ha rinviato al 15 novembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva) e chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 03.08.2020 n. 236. IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolatoLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 - Versamento imposta sostitutivaATTENZIONE: Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa. È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni. L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
utilizzando i codici tributo:
BONUS TEATRI E SPETTACOLI - Invio comunicazione speseUltimo giorno utile per l'invio all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta cultura, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili. Il credito d’imposta cultura è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, e spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, utilizzando il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento dell'11.10.2021, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. CANONE RAI - Richiesta frazionamento pagamento pensionati con pensioni < 18.000 euroI pensionati titolari di redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione possono richiede al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2022, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità di richiesta sono fissate da ciascun ente pensionistico. | 16
Scadenze 2021/11/16TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. I codici tributo da utilizzare:
INTERMEDIARI FINANZIARI - Versamento imposta sostitutiva risparmio amministrato e gestioni individuali portafoglioBanche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice Tributo:
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - Versamento imposta sostitutivaIstituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario con il codice Tributo: 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute per chi effettua assistenza fiscaleI Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono versare le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI - VersamentiI soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono provvedere al versamento:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento accontoLe imprese di assicurazione devono versare, a titolo di acconto, di una somma pari al 90% dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tramite modello F24-Accise con modalità telematiche e utilizzando il codice Tributo: 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216. DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%):
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:
Il versamento va effettuato con Modello F24 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono versare la 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 5° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%):
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento ratealeI contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:
Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 - Versamento Iva mensile ottobre. SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IVA - Versamento rata saldo Iva 2020I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 9° rata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (per la 9a rata, applicazione degli interessi nella misura del 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. IVA - Liquidazione e versamento Iva trimestraleI contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre. Contribuenti trimestrali speciali (naturali)
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:
IVA - Versamento Iva trimestrale Associazioni sportive dilettantistiche e assimilateLe Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il versamento dell'IVA relativa al 3° trimestre (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6033 - Versamento Iva trimestrale - 3° trimestre. LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: 1919. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonificiBanche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute polizze vitaLe imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita OICR - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
INPS CONTRIBUTI IVS artigiani e commercianti: versamento rataArtigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS sono tenuti al versamento della rata trimestrale della quota di contributi sul minimale di reddito, tramite il Modello di pagamento F24. S ricorda che nella circolare 28 del 17 febbraio 2020 l' Inps ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, pari a:
e confermato anche per l’anno 2020, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati. RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamentoI soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l’altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per approfondire leggi gli articoli "Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre " "Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021" | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
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Scadenze 2021/11/22FASC Versamento contributi mensiliSoggetti interessati: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. Modalità L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL SOMMINISTRAZIONE Comunicazione contrattiLe agenzie di somministrazione lavoro devono dare comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, in via telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm. (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 luglio 2000, n. 154 : Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. abrogato dall'art. 34,D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015 ad eccezione dell'art. 1 bis e 4 bis - Articolo 4 Bis) ENASARCO versamento contributi aziende preponentiSOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:
Si ricorda il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni. IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati di dettaglio canone TVLe imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. | 23 | 24 | 25
Scadenze 2021/11/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliGli Operatori intracomunitari con obbligo mensile, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:
Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici,con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. | 26 | 27 | 28 |
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Scadenze 2021/11/30DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti NON Titolari di P.IvaI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 6° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%). Il versamento va effettuato con Modello F24, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) o tramite intermediario abilitato. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento imposte soggetti NON Titolari di P.IvaI contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento al 15 settembre 2021, previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. OPERATORI FINANZIARI - Comunicazione mensile all'Anagrafe TributariaGli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Ottobre 2021), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. IVA - Invio Esterometro soggetti che facilitano l’uso di interfaccia elettronicaI soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relative al mese di Ottobre. N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018. MODELLO EAS - Remissione in bonisGli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2021 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 8114 CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 2021 - PresentazioneI Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2021 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2021", esclusivamente in via telematica. DICHIARAZIONE IRAP 2021 - PresentazioneI Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2021, esclusivamente in via telematica. DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 - PresentazioneLe Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2021" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 31 luglio 2021. Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2021", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2021", esclusivamente in via telematica. Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commericali); le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2021". DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2021 - Adempimenti variTermine ultimo per:
CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO - Comunicazione delle speseIl decreto Rilancio ha introdotto riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per poter accedere al credito i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA - LIPE - Invio dati riepilogativi III° trimestre 2021I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2021, ovvero:
utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere:
FATTURE ELETTRONICHE - Versamento Imposta di bollo fatture 3° trimestre 2021I Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno 2021, devono effettuare il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Il pagamento deve essere eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP, utilizzando i Codici Tributo:
Per approfondire leggi l’articolo Imposta di bollo e-fattura: attenzione alla data di consegna e di messa a disposizione ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI - Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO - Opzione imposta sostitutiva nuovi residentiLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello inviata alla casella PEC [email protected]. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può¿ essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected]. DEFINIZIONE AGEVOLATA - Versamento rate scadute nel 2020 e 2021Con la pubblicazione del Collegato Fiscale 2022 (Decreto del 21.10.2021 n 146) in ambito riscossione si sono definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 relative a:
potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il 6 dicembre 2021. In sostanza, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
ATTENZIONE: Approvata mini-proroga al 9 dicembre 2021 (emendamento al ddl di conversione del collegato alla manovra 2022). INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedenteSOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps. LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabiliSOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento |