Dal 1° gennaio 2016 i contratti di locazione non registrati entro i 30 giorni successivi alla data della stipula sono nulli. La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, comma 59 art. 1), modificando l’art. 13 della L. 431/98, ha introdotto la nullità del contratto di affitto in caso di mancata registrazione, in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale e con l’intento di provocare l’emersione del cd. “locazioni in nero”.
Come affermato nella sentenza 6782 del 15 giugno 2016 del Tribunale di Milano: “la tardiva registrazione non è idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti.”
La sentenza citata entra nel merito della fattispecie strettamente inerente al caso, e nel finale aggiunge considerazioni e indicazioni di carattere generale.
Vediamo nel seguito le conseguenze di questa importante sentenza, allegata all'articolo.