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Le causali CIGS nel D.lgs. n. 148/2015 Jobs Act

La prima parte del D.lgs. 148/2015 contiene una serie di previsioni che si applicano e disciplinano in generale i trattamenti di integrazione salariale, quindi sia la cassa integrazione guadagni ordinaria che quella straordinaria.

I lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale sono quelli assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti in apprendistato professionalizzate. Questa è un’interessante novità nella disciplina di CIGO e CIGS, dal momento che prima della Riforma tali soggetti potevano beneficiare solo dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Restano esclusi dai trattamenti di CIGO e CIGS i dirigenti e i lavoratori a domicilio (artt. 1 e 2).

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale è possibile solo per quei lavoratori che possano vantare un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.  Il D.lgs. 148/2015 delegato del Jobs act (L.183/2014) disciplina unitariamente per CIGO e CIGS anche la misura del trattamento di integrazione salariale prevedendo che esso ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale (art. 3).

Un’interessante precisazione fatta dal D.lgs. 148/2015 riguarda l’alternanza tra trattamento di integrazione salariale ed eventuale trattamento di malattia qualora questa si presenti mentre il lavoratore è in CIGO o CIGS. Il decreto specifica che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera in caso di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

La riforma affida alla disciplina generale di tutte le integrazioni salariali anche la definizione dei limiti di durata massima complessiva, cumulativi dei periodi di CIGO e di CIGS. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Viene, quindi, ridotto il limite massimo complessiva da 36 a 24 mesi e viene modificato il periodo di riferimento che, ante riforma, era il quinquennio fisso mentre ora è il quinquennio mobile. Il calcolo dovrà, pertanto, avvenire a ritroso partendo dal giorno in cui si intende presentare domanda; Alcune novità sono state introdotte anche in tema di contribuzione addizionale per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale (art. 5). Oltre a un aumento della percentuale di contributo richiesta che sale dal 4-8% al 9% , è variata la base di calcolo del contributo; infatti, prima della riforma il contributo addizionale veniva calcolato sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale, mentre la nuova normativa prevede che ora venga calcolato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in regime di lavoro ordinario. Il contributo addizionale, quindi, è ora maggiore sia perché più alta è la percentuale, sia perché più consistente è la base su cui calcolarlo.




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Speciale del: 16/11/2015