Il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale, in sigla CPO o "PrestO". è entrato in vigore il 24 giugno 2017 con l'approvazione della L.96 2017. Dal 10 luglio 2017 è attiva la piattaforma sul sito INPS sulla quale, una volta registrati, si possono effettuare tutte le comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali .
Il "PREST-O" puo' essere utilizzato anche in agricoltura ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Non ci sono piu infatti le precedenti limitazioni rispetto al tipo di attività agricola e al volume di affari dell'azienda.
Ricordiamo innanzitutto che la caratteristica principale, valida per tutte le aziende, è il limite economico di 5 mila euro complessivi nell'anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro. Il limite massimo di ore per tutte le imprese è di 280 ore, mentre per l'agricoltura va parametrato sulla base del compenso orario specifico per l'agricoltura (v. sotto).
Inoltre, secondo l'INPS vale anche per le imprese agricole il REQUISITO OCCUPAZIONALE. La Circolare dell’Inps n. 107-2017 a riguardo infatti riportava: "fatto salvo il limite di 5 dipendenti" (anche se nel testo del decreto i requisiti del numero dei dipendenti e del settore di appartenenza sono elencati come alternativi).
Dal 12 agosto 2018 il limite è stato modificato dal Decreto Dignita convertito in legge 96 2018, ed è salito da 5 a 8 dipendenti. Le aziende con numero di dipendenti superiore non possono utilizzare il contratto per prestazioni occasionali .
Sul tema viene anche specificato che il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8° al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens. I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell' attività; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Una delle specificità riservate al settore agricolo è anche il TIPO DI LAVORATORI UTILIZZABILI: infatti il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con soggetti sottoelencati:
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pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
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studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
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disoccupati e percettori di integrazioni al reddito
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che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli
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che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi).
Una novità per questi prestatori introdotta dal Decreto Dignità 2018 è la necessità di autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS:
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la propria appartenenza a queste categorie e
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la non iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli dell'anno precedente.
La novità incide anche sul sistema sanzionatorio : la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 2.500 euro al giorno a fronte di impiego di persone già iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli non si applica se l’irregolarità deriva dall’autocertificazione effettuata dal lavoratore.