Il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratori dipendenti del settore privato era stato istituito dalla legge Fornero del 2012, e ampliato successivemente dalle varie manovre finanziarie fino ai 5 giorni in vigore nel 2019 , con 1 giorno di astensione facoltativa in alternativa a uno dei giorni di congedo materno.
La finalità della norma era contribuire alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Ora la legge di bilancio 2020 ha portato i giorni di congedo obbligatorio a 7 e ha riconfermato 1 giorno di congedo facoltativo, sempre in alternativa alla rinuncia di un giorno di congedo da parte della madre.
Un progresso indubbio anche se siamo ancora lontani dalle medie europee che assicurano settimane di assenza ai padri. Recentemente una
direttiva europea (n. 1158/2019) ha indicato in dieci giorni il minimo congedo di paternità da assicurare ai lavoratori, oltre ad altre misure per favorire la genitorialità condivisa . La norma dovra essere recepita dai Governi entro il 2022.
Per i giorni di astensione dal lavoro i padri lavoratori godono della retribuzione piena, erogata dall'INPS ma anticipata di norma dai datori di lavoro (vedi sotto per quali lavoratori è previsto il pagamento diretto dall'INPS) .
Il congedo di paternità obbligatorio puo' essere effettuato in concomitanza con l’assenza della madre e quindi si aggiunge al congedo di maternità.
Quello facoltativo invece si fruisce in alternativa ad uno dei giorni di astensione della madre.
Hanno diritto al congedo di paternità anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione , per i quali il ministro della Funzione pubblica ha chiarito che si dovrà approvare una norma specifica che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Riassumendo:
CONGEDO DI PATERNITA'
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figli nati o adottati nel 2017
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nel 2018
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nel 2019
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nel 2020 |
congedo obbligatorio (in aggiunta a quello materno)
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2 giorni
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4
giorni
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5
giorni
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7
giorni
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congedo facoltativo (in alternativa ad 1 giorno di quello materno)
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Nessuno
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1
giorno
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1
giorno
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1
giorno
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Il beneficio va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita o alla adozione o affidamento del bambino. La
circolare 30 del 21.2.2020 specifica che per periodi non ancora goduti in reiferimento a nascite o adozioni avvenute nel 2019 il totale di giorni resta comunque fissato a 5.
I giorni possono essere utilizzati anche in forma non continuativa ma non in forma oraria .
In caso di mancato utilizzo non ci sono sanzioni, né per il padre né per il datore di lavoro.