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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E pubblicata il 23 aprile 2010, ha fornito alcune risposte a quesiti sulla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico.

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

La detrazione del 55% non è fruibile interamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferiscono i lavori, bensì viene ripartita in rate.

In particolare:
  • per le spese sostenute nel 2007, la detrazione era ripartibile in 3 rate annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute nel 2008 era ripartibile in un numero di rate annuali da 3 a 10 a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione UNICO 2009;
  • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010, è fruibile in 5 rate annuali di pari importo;
  • per le spese eseguite nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.



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Speciale del: 08/09/2011