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Lo spesometro a regime dal 1° luglio 2011, obbligo operativo anche per gli operatori finanziari

Coloro che fanno acquisti di importo superiore a 3.600 € (iva inclusa), certificati da scontrini o ricevute fiscali, dovranno rilasciare i dati anagrafici e il codice fiscale al venditore che, a sua volta, dovrà comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2012 (per gli acquisti del 2011). Se gli acquisti sono certificati da fattura la soglia si abbassa a 3.000 € (iva esclusa).
Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi (in generale tutti i soggetti passivi Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute. Deve trattarsi di operazioni rilevanti Iva, quindi quelle imponibili, non imponibili ed esenti, restando escluse invece quelle fuori campo Iva.
Devono essere comunicate solo le operazioni che superano un determinato importo, diverso a seconda che, per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l’emissione della fattura. In particolare:

  • 3.000 €, Iva esclusa, quando è obbligatoria la fattura;
  • 3.600 €, Iva inclusa, quando non è obbligatoria la fattura (ad esempio per gli esercenti al dettaglio).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30.05.2011 fa il punto sulle modalità di applicazione dello spesometro, chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.




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Speciale del: 25/07/2011