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Credito Iva 2° trimestre: la richiesta di rimborso o di compensazione entro il 22 agosto

Nella pratica accade che molte imprese si trovino, ai fini Iva, strutturalmente a credito. È il caso, ad esempio, dei fornitori degli esportatori abituali che, avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, sono obbligati ad emettere fattura non imponibile. “Fattura non imponibile” significa che la prestazione non viene assoggettata ad Iva: l’Iva non viene incassata dall’emittente e non si genera il debito verso lo Stato. Queste imprese, però, continuano ad acquistare beni/servizi soggetti ad Iva: l’Iva in questo caso viene pagata dall’acquirente e costituisce un credito nei confronti dello Stato. È abbastanza evidente, allora, che quando questo accade emerge un “disallineamento” tra l’Iva a debito (risultante solo dalle eventuali fatture imponibili) e quella a credito (fatture acquisti), che porta le imprese ad essere strutturalmente creditrici verso lo Stato.
Il credito Iva può essere chiesto a rimborso oppure compensato per pagare altre imposte, ma occorre attendere la presentazione della dichiarazione Iva, che avviene l’anno successivo alla maturazione del credito.
Per rimediare a questo, la legge italiana prevede, a determinate condizioni, di poter compensare il credito Iva da subito, senza attendere la presentazione della dichiarazione. L’unica procedura da mettere in pratica è inviare, prima della compensazione/rimborso, un modello chiamato “Modello Iva TR”, con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’intenzione a compensare o chiedere rimborso.




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Speciale del: 28/07/2011