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Contabilità semplificata: deducibili i costi sotto i 1.000 euro

Con l’art. 7, co. 2, lett. s) del cd Decreto Sviluppo , il legislatore, al fine di adottare misure di semplificazione per le imprese minori, ha introdotto una nuova disposizione all’interno del comma 3 dell’art. 66 del TUIR , la norma che disciplina la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata.
Pertanto, secondo il nuovo dettato normativo  “i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”.



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Speciale del: 24/11/2011