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Trasformazione di Srl in trust e disciplina sulle società di comodo

Come noto con l’istituzione di un trust il disponente pone determinati suoi beni sotto il controllo del "trustee", a beneficio di un terzo o per il raggiungimento di uno scopo, ma tali beni non entrano a far parte del patrimonio del trustee: essi formano un patrimonio separato o di scopo; il trustee è investito del potere di amministrare, gestire e disporre dei beni apportati dal disponente, secondo le norme dell’atto istitutivo del trust e le prescrizioni di legge.


Da diversi anni è stato dedicato ampio spazio in dottrina alla possibilità di trasformare una società a responsabilità limitata in Trust, sulla scorta dell’applicazione analogica delle norme che, nel nostro codice civile, a seguito alla riforma del diritto societario, disciplinano la cosiddetta trasformazione eterogenea (art. 2500- septies e segg. cod.civ.).

Il dibattito ha subìto negli ultimi tempi un’ ulteriore accelerazione perché da più parti si intravede (impropriamente) nel Trust uno strumento potenzialmente capace di “eludere” la norma sulle società di comodo, disciplina quest’ultima particolarmente penalizzante per quelle sociesocietà che utilizzano lo schermo societario non servente un’effettiva attività commerciale. società che utilizzano lo schermo societario non servente un’effettiva attività commerciale. società che utilizzano lo schermo societario non servente un’effettiva attività commerciale.




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Speciale del: 02/04/2012