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IMU agevolazioni ed esenzioni dopo la circolare 3 DF

La Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze dedica un apposito spazio all’illustrazione delle agevolazioni e delle esenzioni previste per l’Imu.

Per quanto riguarda le agevolazioni Imu, la Circolare precisa che sono previste:

  1. la riduzione della base imponibile del 50% per:
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  •  i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a spese del proprietario dell’immobile. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva;

2.  l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze

3.  l’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali

4.  la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,4% per:

  • gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, cioè: relativi a imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
  • gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
  • gli immobili locati (compresi gli immobili affittati);
  • la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,38% per gli “immobili merce” , cioè gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; l’aliquota ridotta è applicabile fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato e a condizione che il fabbricato non sia locato; Tale riduzione comunque non può applicarsi per un periodo superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.



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Speciale del: 29/05/2012