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IUC ovvero le tasse sulla casa dopo la Legge di Stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 ( Legge n. 147 del 27.12.2013) ai commi 639-679 681-703 ridefinisce i nomi le modalità e l'ambito di applicazione delle imposte comunali sugli immobili, denominando "IUC" l'insieme di tre imposte che saranno in vigore dal 2014 :
  1. IMU, tassa sulla proprietà degli immobili (dovuta dal possessore )
  2. TASI, imposta comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica, lavori stradali ecc. dovuta da possessore e inquilino
  3. TARI, tassa rifiuti (ex TARES /TARSU/TIA ) dovuta dall'utilizzatore
Essendo di fatto il capitolo principale delle entrate di un Comune,  la legge dello Stato lascia ampia libertà a questi Enti locali  di adottare regolamenti specifici  per le nuove imposte TASI e TARI (essendo quelli sulll'IMU già deliberati e vigenti) . Nelle delibere comunali saranno quindi fissate  le aliquote ( all'interno di livelli massimi, che vedremo più avanti), le esenzioni, le modalità di pagamento e le date di scadenza , che non saranno necessariamente coincidenti per le tre imposte.
Ciò potrebbe portare un serio aggravio di complicazioni e spese sia per i contribuenti che per i professionisti tenuti al calcolo diversi per immobili dislocati in diversi territori.
Vediamo quindi quanto definito dalle nuove norme generali intervenute con la Legge di Stabilità, in attesa di verificare quanto poi sarà deliberato nello specifico da ogni Comune.
 



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Speciale del: 10/01/2014