A partire da UNICO 2014 l'IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la
Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:
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per il periodo d'imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell'IMU pagata
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per i periodi d'imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto nella dichiarazione dei redditi 2018 è deducibile il 20% dell'IMU sostenuta nell'anno di imposta 2017.
In questo approfondimento vediamo i soggetti giuridici che hanno diritto alla deducibilità di questa imposta, quali sono le condizioni per soddisfare il requisito della strumentalità richiesto dalla norma ed il trattamento applicato alle imposte IMI e IMIS previste rispettivamente dalle provincie autonome di Bolzano e Trento.