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Lavoro accessorio e voucher, è in vigore la comunicazione preventiva

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Con la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, dallo scorso 8 ottobre 2016  è in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria che permette la tracciabilità  dei voucher per  evitarne l’uso fraudolento.

Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione  all’Ispettorato nazionale del lavoro.  Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:

  1. imprenditori non agricoli o professionisti e
  2. imprenditori agricoli:

1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?

Ricordiamo innanzitutto che le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale,  che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
Ma attenzione: il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  puo ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2020  euro netti.
Il limite di compensi  per i soggetti che ricevono  indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali). Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
 
Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
  • il compenso per il lavoratore,
  • la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
  • quella assicurativa presso l'INAIL.

Al termine del rapporto lavorativo il voucher per il lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

 




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Speciale del: 25/11/2016