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Opzione regimi speciali direttamente in UNICO da quest'anno

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):
  • l'opzione per il regime della trasparenza fiscale;
  • l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale;
  • l'opzione per il regime della tonnage tax;
  • l'opzione IRAP, cioè l'opzione da parte dei soggetti IRPEF per la determinazione della base imponibile IRAP con le regole previste per le società di capitali;
non dovranno più essere effettuate con apposita comunicazione, ma direttamente nella dichiarazione dei redditi/IRAP presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata.
E' quanto ha stabilito l'art. 16 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), le cui novità sono state recepite nel modello UNICO 2015.
 
 
TRASPARENZA FISCALE
In sede di dichiarazione dei redditi/IRAP da presentare nel periodo d'imposta a partire dal quale l'opzione è esercitata
CONSOLIDATO FISCALE
TONNAGE TAX
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP, DA PARTE DEI SOGGETTI IRPEF, CON LE REGOLE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si legge nella Circolare n. 31/E del 30.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale ed accentrando ora l'indicazione delle opzioni direttamente all’interno della dichiarazione, il legislatore vuole "ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale" per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.
 



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Speciale del: 17/02/2015