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Jobs act: ecco NASPI e ASDI , requisiti e caratteristiche

Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, JOBS ACT.  Si tratta della NASPI, ASDI  e  DIS- COLL. Vediamo in questo speciale  le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti  che perdono il lavoro:
  • la  Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI)  e
  • l' Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale)  che viene concesso solo a fronte di particolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l'impiego.
NASPI  sta per  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  Gli artt. da 1 a 14 del D.Lgs n. 22 - 2015 prevedono la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
 
La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; riguarda, quindi,
  •  i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli
  •  i dipendenti pubblici a tempo determinato; 
I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:
  •  tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione oppure
  •  trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione). Rispetto all'Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili);
L'indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.
L'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
La durata dell'indennità mensile NASpI  è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).
 
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane.Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l'ASpI, e coincide con quest'ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni. 



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Speciale del: 16/03/2015