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Agevolazioni prima casa: Cassazione sul mancato trasferimento

In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto comporta la decadenza dalle agevolazioni e l’applicazione del carico tributario in misura piena, a meno che non ricorra una causa di forza maggiore, ossia un evento non imputabile al contribuente, inevitabile ed imprevedibile. La recente sentenza della Corte di Cassazione 5015 del 12 Marzo 2015 conferma l' orientamento giurisprudenziale  molto stringente che non ritiene  causa di forza maggiore la mancata ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria, pur non imputabile al contribuente.
 
 
IL CASO
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con il quale veniva revocata l’agevolazione “prima casa” a causa del mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro i diciotto mesi dall'acquisto.
I gradi di merito vedevano prevalere la contribuente: in particolare la Ctr, confermando la statuizione dei primi giudici, ha fatto leva sulla causa di forza maggiore data dal protrarsi di lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Con il successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte I, nota III-bis n. 1, lettera a), del d.p.r. n. 131 del 1986, per avere i giudici di merito ritenuto spettante l’agevolazione de qua nonostante il mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma violata, in particolare per quel che concerne l’obbligazione del contribuente (avente natura costituiva del beneficio in parola, solo provvisoriamente concesso in sede di stipula dell’atto) di trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato.
 
 



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Speciale del: 23/03/2015