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La riduzione contributiva in edilizia

L’art. 29 della L. 244/1995 stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,  entro il 31 luglio  sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione.
 
In base a ciò è stato emanato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 53 del 5 marzo 2015, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
 
Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
 



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Speciale del: 15/04/2015