Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Studi di settore, possibile l'adeguamento

Come stabilito dall'art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, modificato da ultimo dall'art. 15 del D.L. n. 78/2009, i soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento, senza sanzioni e interessi, relativamente a tutti i periodi d’imposta in cui si applicano gli studi (sia nel primo anno di applicazione/revisione che nei successivi).
L'adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che deve tenere conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per il singolo studio di settore, i quali sono influenzati dai correttivi anticrisi.
Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine di versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO. 
 
L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati e deve essere versata anch'essa entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche in forma rateizzata.
 
 



Stampa l'intero Speciale
Speciale del: 16/06/2015