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Fatture false: la prescrizione parte dall'ultimo documento

Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta.
È quanto emerge dalla sentenza 2 luglio 2015 n. 27849 della Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale.
 
 
IL CASO
Un imprenditore milanese veniva imputato per il reato di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000. In sostanza, secondo l’accusa, l’imputato era colpevole di aver emesso falsi documenti contabili mediante la collaborazioni di più aziende. L’imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello. Segnatamente la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisone del Gup, escludeva il vincolo della continuazione trattandosi di un unico reato sebbene le fatture fossero state emesse dal soggetto agente avvalendosi della collaborazione di più società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, la difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 ed il difetto di motivazione. La Corte territoriale, deduce il ricorrente, in palese contrasto con il dato normativo, ha ritenuto che dovesse considerarsi una sola condotta per ciascuna società emittente e per ogni periodo di imposta.
Diversa la posizione, invece, degli ermellini che confermano la natura unitaria del reato e ne escludono il vincolo della continuazione, essendo irrilevante la circostanza che le fatture siano state emesse per il tramite di soggetti giuridici differenti.



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Speciale del: 09/07/2015