Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

L'offerta di conciliazione D. lgs. 23-2015

Il Decreto Legislativo n.23-2015 ha introdotto in materia di licenziamento il nuovo istituto dell'offerta di " conciliazione“ al lavoratore su iniziativa del datore di lavoro. Tale Istituto, applicabile a tutti i licenziamenti e quindi non esclusivamente al licenziamento economico, si applica :
  • ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015)
  • a coloro che sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato,
  • agli apprendisti passati in qualifica
  • ai lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto, hanno superato la soglia dei 15 dipendenti
L'offerta di conciliazione è applicabile sia ai licenziamenti individuali che a quelli collettivi.
La norma introdotta ha lo scopo evidente di tutela dei diritti del lavoratore di fronte ad un licenziamento illegittimo e , nello stesso tempo,di contenere l'elevato contenzioso in materia di lavoro.
In ogni caso pertanto, in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro il termine di 60 giorni decorrenti dall’impugnazione del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
L’ammontare dell’importo offerto è pari a :
  • 1 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR per ogni anno di servizio,
  • in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità,
Il pagamento deve avvenire mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (non sono previste altre forme di pagamento).
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
 
L'offerta della somma viene effettuata in sede protetta ossia in una delle sedi degli organi di conciliazione abilitati, di cui all’art.2113, co.4, del codice civile ( DTL, sede sindacale ) ovvero presso le Commissioni di certificazione, di cui all’art.82, co.1, Decreto Legislativo n.276/03 , entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni).



Stampa l'intero Speciale
Speciale del: 23/09/2015