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Condono e rata insoluta di una cartella

possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi costituisce una forma di condono clemenziale. Tale sanatoria ha natura eccezionale rispetto alle altre forme di definizione: la “clemenza” accordata dal legislatore è subordinata all’integrale e puntuale adempimento dell’obbligazione tributaria, pena l’inefficacia ipso iure della definizione, non potendo estendersi, a causa della differente natura, la disciplina dettata per i condoni di tipo “premiale”, che prevedono esclusivamente l’iscrizione a ruolo della rata insoluta.

IL CASO

La Commissione Tributaria Regionale  della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, annullando una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Secondo la CTR,  la cartella, emessa a seguito del diniego del condono L. n. 289 del 2002 a causa di un omesso versamento delle rate successive alla prima, era illegittima in quanto tale ipotesi non avrebbe dovuto comportare l’invalidità della definizione ma, semmai, solo l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei residui importi dovuti.

Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per aver ritenuto la CTR che, in relazione alla fattispecie di condono di cui alla censurata disposizione che configurava una forma di condono “clemenziale”, il mancato versamento delle rate successive alla prima non comportasse l'inefficacia del condono.




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Speciale del: 02/02/2016