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Documenti non esibiti a richiesta del Fisco non piĆ¹ utilizzabili

In tema di accertamento tributario i documenti non esibiti in risposta ad una specifica richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria tramite questionario, non possono essere considerati a favore del contribuente né in sede amministrativa né in quella contenziosa , se l’Ufficio lo aveva informato delle conseguenze dell’inottemperanza. Questa la conclusione della Cassazione nella sentenza n. 21271 del 20 ottobre 2016.

IL CASO
L'Agenzia delle Entrate notificava un questionario a una società, invitandola a produrre la documentazione contabile riguardante il 2001, anno relativo al credito IVA chiesto a rimborso. In conseguenza dell’inottemperanza a tale invito, l’Agenzia emanava un avviso di accertamento contro cui la società, in prima battuta, presentava istanza di annullamento in autotutela, allegando i documenti richiesti con il questionario e relativi ad alcuni acquisti.
All’istanza di autotutela faceva seguito l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento con cui la società lamentava che l’atto si basava unicamente sulla mancata produzione della documentazione giustificativa, poi ritualmente prodotta con la successiva istanza di autotutela, a sanatoria del precedente inadempimento. I gradi di merito si chiudevano entrambi a favore della società.
Col successivo ricorso per Cassazione,  l’Agenzia denunciava la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. per avere la Ctr deciso la controversia sulla base di documenti inammissibili in quanto non ritualmente esibiti a seguito di specifico invito dell’amministrazione finanziaria ma solo a seguito di successiva presentazione dell’istanza di autotutela.
 




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Speciale del: 14/11/2016