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Sgravi contributivi negati al professionista

Nella sentenza N. 9382 del 12 aprile 2017 la cassazione lavoro afferma che in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44, comma 1, legge n. 448 del 2001, si applicano esclusivamente agli imprenditori. Sono esclusi, in tal senso, gli esercenti una libera professione intellettuale, quale, ad esempio, la professione forense.

IL CASO

La questione in esame era  il recupero dei contributi da parte dell'Inps nei confronti del titolare di studio commercialista, per indebita fruizione di sgravio contributivo "ex lege" n. 448/98, per il periodo maggio 1999 - aprile 2002. 

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, dopo aver evidenziato che lo studio di un professionista non possiede i requisiti di impresa industriale per poter godere del trattamento agevolato.
La Corte d'appello invece ha riformato la sentenza ritenendo che potevano beneficiare degli sgravi non solo le imprese aventi ad oggetto la produzione di beni, ma anche quelle dirette alla produzione di servizi. Secondo la Corte di merito tali requisiti ricorrevano nella fattispecie, in quanto l'appellante svolgeva attività di consulenza aziendale e di elaborazione dei dati contabili e fiscali, professionalmente organizzata ed impostata in modo tale da produrre profitti.
La Cassazione rigetta decisamente questa interpretazione, ribadendo un orientamento consolidato, e accoglie il ricorso dell'INPS.

 




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Speciale del: 02/05/2017