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Stop allo studio di settore in caso di elevata concorrenza

L'ordinanza di Cassazione n.  9932 del 19 aprile 2017 afferma che l’accertamento induttivo basato su una percentuale di ricarico desunta dallo studio di settore è  illegittimo quando non tiene conto dell’esistenza di un’elevata concorrenza nella zona di operatività del contribuente.

La vicenda parte da un accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una ditta individuale svolgente attività di ristorazione da asporto ,  per la  constatazione che l'attivita era gestita in maniera antieconomica: di qui l’applicazione, da parte dell’Agenzia, della percentuale di ricarico del 200% risultante dalle medie di settore.

Il contribuente sosteneva invece di applicare un ricarico inferiore per via dell’elevata concorrenza esistente nella sua zona .
Le tesi del contribuente venivano accolte in entrambi i gradi di merito. In particolare la Ctr ha ritenuto ingiustificata ed anche non provata adeguatamente dall'ufficio, la percentuale di ricarico del 200%, stabilendo come congrua la diversa percentuale del 100%.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando omessa motivazione su un fatto controverso ritenendo che la Ctr avesse applicato in maniera apodittica la ridotta percentuale di ricarico senza tenere conto degli elementi forniti dall’Agenzia delle entrate.
Con altro motivo eccepiva violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, sul presupposto che la CTR ha attribuito all'Agenzia l'onere di fornire ulteriori prove, oltre allo studio di settore.

La Cassazione ha rigettato il ricorso. 




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Speciale del: 05/05/2017