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Definizione liti pendenti: istanza di sospensione del processo in corso

La Manovrina di Primavera (art. 11, D.L. 24 aprile 2017 n. 50) prevede la possibilità, salvo talune eccezioni, di definire in maniera agevolata le controversie in ogni stato e grado di giudizio rientranti nella giurisdizione tributaria a condizione che siano non definitive e che abbiano come controparte l'Agenzia delle Entrate.

L’ammissibilità è subordinata anche alla condizione che si tratti di controversie per le quali la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31.12.2016, e il beneficio consiste nello stralcio delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, in tal caso:

  • il processo viene sospeso fino al 10 ottobre 2017.
  • inoltre se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

Tutto ciò premesso, si consiglia quindi, nelle more delle opportune valutazioni di convenienza della definizione, di presentare istanza di sospensione processuale motivandola ex art. 11 D.L. 24 Aprile 2017 n. 50.




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Speciale del: 28/07/2017