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Prestazioni occasionali in agricoltura 2018

Il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale, in sigla CPO o "PrestO". è entrato in vigore il 24 giugno 2017 con l'approvazione della L.96 2017. Dal 10 luglio  2017 è attiva la piattaforma sul sito INPS sulla quale, una volta registrati, si  possono  effettuare tutte le  comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali .  

Il "PREST-O" puo' essere utilizzato anche in agricoltura ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Non ci sono piu infatti le precedenti  limitazioni  rispetto al tipo di attività agricola  e al volume di affari dell'azienda.  

Ricordiamo innanzitutto che la caratteristica principale,  valida per tutte le aziende, è il limite economico di 5 mila euro complessivi nell'anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro.   Il limite massimo di ore per tutte le imprese è di 280 ore, mentre  per l'agricoltura va parametrato sulla base del compenso orario  specifico per l'agricoltura (v. sotto). 

Inoltre, secondo l'INPS vale anche per le imprese agricole  il  REQUISITO OCCUPAZIONALE. La Circolare dell’Inps n. 107-2017 a riguardo infatti riportava:  "fatto salvo il limite di 5 dipendenti" (anche se nel testo del decreto i requisiti del numero dei dipendenti e del settore di appartenenza sono elencati come alternativi).

Dal 12 agosto 2018 il limite è stato  modificato dal Decreto Dignita  convertito in legge 96 2018, ed è salito da 5 a 8 dipendenti. Le aziende con  numero di dipendenti  superiore non possono  utilizzare il contratto per prestazioni occasionali .  

Sul tema viene anche specificato che  il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8°  al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando  i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens.   I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell' attività; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Una delle specificità  riservate al settore agricolo  è  anche il TIPO DI LAVORATORI  UTILIZZABILI: infatti il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli  solo con soggetti sottoelencati:

  •     pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
  •     studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
  •     disoccupati percettori di integrazioni al reddito
  •     che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli
  •     che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi).

Una novità per questi prestatori introdotta dal Decreto Dignità 2018 è la necessità di autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS:

  • la propria appartenenza a queste categorie e
  • la non iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli dell'anno precedente.

La novità incide anche sul sistema sanzionatorio : la sanzione  amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 2.500 euro al giorno a fronte di impiego di persone già iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli  non si applica se l’irregolarità deriva dall’autocertificazione effettuata dal lavoratore. 




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Speciale del: 28/08/2018