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Attività di interesse generale: novità e conferme nel Codice del Terzo settore

È al testo dell'art. 5 del D. Lgs n.117/2017 che il legislatore, perseguendo l'obbiettivo sotteso all'introduzione del D.Lgs 117/2017, affida il compito dei individuare le attività caratterizzanti il Terzo settore. In particolare la norma, al comma 1 stabilisce che "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale...". Già la legge 106/2016 all’art. 4, comma 1, lette. b) aveva posto le basi per l’individuazione delle attività di interesse generale, specificando che tali attività dovessero svolgersi coerentemente alle previsioni statutarie e avvenire attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari. Le attività di interesse generale devono essere individuate secondo criteri che tengono conto delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e dei settori di attività previsti dal D.Lgs. 460/1997 e dal D.Lgs. 155/2006.
Sono di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

  • interventi e servizi sociali ex art. 1, co. 1 e 2, L. n. 328/2000, e successive modificazioni;
  • interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al D.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale;
  • le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati volti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • la formazione universitaria e post-universitaria;
  • la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • la formazione extra-scolastica, avente finalità sociali;
  • i servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
  • la cooperazione allo sviluppo;
  • i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
  • l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • la beneficenza, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  • la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
  • la protezione civile;
  • le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, se consentite dall’atto costitutivo o lo statuto e secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.



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Speciale del: 30/08/2017