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Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è un negozio giuridico con cui una parte (l’agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra parte (il preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Esso è disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dagli accordi economici collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La forma scritta del contratto è richiesta ad probationem , (cioè ai fini della prova).

Il carattere stabile, cioè sistematico e continuativo, dell’incarico è la condizione essenziale del contratto , che ha ad oggetto le seguenti prestazioni corrispettive:
• l'attività di promozione  esercitata dall'agente nell'interesse del preponente, che consiste nell'analisi della zona assegnata, l'individuazione dei possibili clienti, la conduzione delle trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte,
•  il compenso  all'agente da parte del datore di lavoro "preponente", detto  "provvigione"  che consiste (di solito) in una percentuale sull’importo di ciascun affare concluso.

A tal fine, il preponente ha l’obbligo di consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni  dovute, cioè le percentuali sul fatturato procurato al preponente mediante la stipulazione dei contratti promossi dall'agente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.
La legge riconosce all'autonomia privata la possibilità di intervenire  sulla maturazione del diritto alla provvigione con appositi patti  che non possono, in ogni caso, procrastinare la maturazione del diritto al compenso da parte dell'agente oltre il momento in cui avviene il pagamento da parte del terzo (del cliente cioè procacciato dall'agente). ( Assonime, circolare n. 10 del 3 marzo 2006 )
 




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Speciale del: 16/10/2017