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Ok al credito d’imposta per il socio superstite

Il credito d’imposta  esposto e non utilizzato dalla S.a.s. estinta spetta al socio che ha proseguito l'attività  di impresa in forma individuale. A ribadirlo la Suprema Corte con Ordinanza n. 22565 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, pubblicata il 27/09/2017.


IL CASO
La vicenda origina dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa al pagamento della maggior imposta Irap, IVA e ritenute alla fonte. In particolare, al contribuente  si negava la spettanza di credito di imposta poiché riferibile ad una  società estinta, di cui era stato socio.
A giudizio dell’Amministrazione non poteva configurarsi giuridicamente la successione tra la società stessa ed il contribuente persona fisica, benchè egli si fosse dichiarato continuatore della società nella dichiarazione dei redditi dopo esserne diventato socio unico. La commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso.
Diverso il verdetto in appello; difatti, la CTR della Liguria lo accoglieva,   ritenendo ammissibile la trasformazione di una società di persone in impresa individuale, conseguentemente il contribuente aveva titolo per beneficiare del credito di imposta dichiarato dalla società estinta.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ossia violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c..

Nel caso di specie, gli Ermellini non condividono l’assunto erariale confermando la statuizione di merito; in particolare, la Corte ricorda che lo scioglimento della società in accomandita semplice, a norma dell'art. 2323 c.c., si determina quando rimangono solo soci accomandatari o soci accomandanti, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. 

(...)

A supporto della decisione, inoltre, richiama il principio di diritto secondo cui “nel caso di cessione d'azienda, il credito d'imposta per la parte già maturata, ma non ancora utilizzata dal cedente l'azienda, è trasferibile all'impresa - qualora quest'ultima prosegua la stessa attività - succeduta nella titolarità della stessa azienda, verificandosi una continuità anche fiscale tra le due aziende, come previsto dall'art. 2559 c.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 58 "(cfr. Cass. n. 3342 del 12/02/2013)”; di qui il rigetto del ricorso. 

 




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Speciale del: 23/10/2017